Cassazione Penale, Ordinanza n. 23014/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale, resa con rito abbreviato, a mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per un reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, già riqualificato nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente spiegato perché avesse escluso la configurabilità dell'uso di gruppo della sostanza stupefacente. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito sulla dinamica della cessione e sulla compatibilità della condotta con il consumo di gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece ritenuta adeguata, basata su acquisizioni probatorie significative e immune da vizi logico-giuridici. La Corte ha valorizzato, in particolare, il mancato riscontro tra la versione dell'imputato e quella dell'acquirente della sostanza, nonché la circostanza osservata dai militari operanti, secondo cui l'imputato consegnava la droga mentre l'altro consegnava il denaro, dato incompatibile con un comune consumo dello stupefacente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie è stata già riqualificata nella ipotesi di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma prende atto della condanna per tale reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), Galtelli, Rv. 268822 - 01
Il ricorso per cassazione deve svolgere la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata; censure generiche e aspecifiche non sono ammissibili.
Sez. 6, n. 37078/2007, Rv. 237274
Richiamata in tema di condizioni per il riconoscimento dell'uso di gruppo della sostanza stupefacente.
Sez. 6, n. 31456/2004, Rv. 229272
Richiamata in tema di condizioni per il riconoscimento dell'uso di gruppo della sostanza stupefacente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche, assertive o non autosufficientemente argomentate sono inammissibili.
- L'uso di gruppo della sostanza stupefacente non è configurabile quando la versione difensiva non trova riscontro negli altri elementi istruttori e la dinamica accertata evidenzia una vera e propria cessione con pagamento del prezzo.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del merito se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione coerente, basata su dati probatori specifici e priva di vizi logico-giuridici.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
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