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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2095/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le opposizioni di Petroni alla mancata concessione della riabilitazione riguardo a tre sentenze irrevocabili per reati di bancarotta/fallimento (13/05/1998 - Saldip S.r.l.; 10/04/2000 - Saldip s.n.c.; 19/05/2003 - Francia Latticini). Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto con la mancata prova, da parte del condannato, di avere soddisfatto i creditori delle procedure fallimentari (violazione dell'obbligo di eliminare le conseguenze civili del reato previsto dall'art. 179 c.p.), e, quanto alla sentenza del 10/04/2000, con la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'appello (18/04/2014), che renderebbe assente la prova di buona condotta richiesta dalla normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando il provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto corrette le conclusioni del Tribunale circa la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dai reati (o di essere oggettivamente impossibilitato a farlo), nonché l'effetto preclusivo della revoca della sospensione condizionale sulla valutazione della buona condotta. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata quale fondamento dell'opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza; disciplina la procedura di impugnazione delle ordinanze in materia di esecuzione e misure.

  • art. 179 cod. pen.

    "è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"

    Fissa i due requisiti per la riabilitazione: decorso temporale minimo (3 anni, 8 per alcuni recidivi) e prova effettiva e costante di buona condotta; richiede inoltre che il condannato abbia eliminato, per quanto possibile, le conseguenze civili del reato (adempimento delle obbligazioni civili, incluse le spese processuali).

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato rispetto all'aumento del termine da 3 a 8 anni per i recidivi nei casi previsti dal relativo capoverso; riguarda la disciplina della recidiva nel determinare effetti temporali per la riabilitazione.

  • art. 179, comma 4 e comma 6, n. 2, cod. pen.

    "obbligazioni civili derivanti dal reato [...]"

    La giurisprudenza interpretata nel provvedimento afferma che il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili ostacola la riabilitazione, salvo che il ricorrente provi l'assoluta indisponibilità di mezzi con elementi oggettivi sulla capacità reddituale e sul carico familiare; la solidarietà nel pagamento delle spese processuali impone il pagamento dell'intero ammontare, non pro quota.

Massime di principio

  • La riabilitazione richiede sempre il decorso dei termini previsti e la prova di buona condotta effettiva e costante; la valutazione della condotta comprende il periodo fino alla decisione sull'istanza.
  • Il beneficiario deve attivarsi concretamente per eliminare, per quanto possibile, le conseguenze civili del reato: il mancato soddisfacimento dei creditori, senza adeguata giustificazione documentale, giustifica il rifiuto della riabilitazione.
  • La mera allegazione di difficoltà economiche non basta: l'inesigibilità delle obbligazioni civili dev'essere provata con elementi oggettivi su redditi disponibili e oneri familiari.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena costituisce un elemento ostativo alla valutazione positiva della buona condotta successiva alla condanna e può impedire la concessione della riabilitazione.
  • Le spese processuali derivanti da condanne sono soggette a solidarietà tra i condannati per lo stesso reato o reati connessi: il pagamento pro quota non estingue l'obbligazione nei confronti dell'erario, pertanto il giudice può richiedere l'estinzione dell'intero ammontare.

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