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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34053/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato (istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) con riferimento a due omicidi per i quali era stato condannato (Vincenzo Passarielli, 27/01/1998; Angelo Cortese, 15/09/2006). La questione centrale era se il patto fra Grillo e il clan Belforte prevedesse una protezione ampia e specifica (sia per l'aggiudicazione di appalti sia contro richieste estorsive) tale da costituire il "collante" ideologico e la progettazione "ab origine" di entrambi gli omicidi, giustificando così il riconoscimento della continuazione. Il giudice dell'esecuzione, dopo la rinnovata valutazione disposta dalla Cassazione, ha ritenuto che la protezione rispetto a interferenze esterne fosse generica e non dimostrasse che Grillo avesse concepito ex ante un unico progetto criminale comprendente entrambi gli omicidi; ha inoltre valorizzato la distanza temporale rilevante (circa nove anni) e la diversità dei contesti fattuali come elementi ostativi al riconoscimento della continuazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la motivazione del giudice dell'esecuzione del rinvio, che aveva escluso la continuazione tra i delitti per mancanza di un progetto criminoso unitario "ab origine". È stato confermato che la generica protezione promessa dal clan non è sufficiente a dimostrare che gli omicidi fossero parte di un medesimo programma deliberato; il fatto che l'uccisione di Cortese potesse essere una delle possibili reazioni del clan a una richiesta estorsiva non implica che essa fosse prevedibile o voluta da Grillo al momento della stipula dell'accordo. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma che consente la domanda di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; il giudice ha esaminato tale istanza ma ha escluso la continuazione per mancanza della progettazione "ab origine" dei reati

  • art. 597 cod. proc. pen.

    richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto però che non vi fosse violazione procedurale o insufficienza motivazionale rispetto al rilievo indicato

  • art. 627 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente in relazione al confronto con la precedente declaratoria della Corte di legittimità; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si fosse regolarmente conformato al mandato di rinvio

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    art. 81, comma ... cod. pen.

    la doglianza sul profilo della "unificazione della volontà" e del fine comune è stata esaminata e respinta: la Corte ha ricordato che la mera identità di finalità o la somiglianza motivazionale non sostituiscono la necessaria progettazione originaria degli illeciti

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017)

    Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017

    richiamati i principi consolidati sulla "continuazione in executivis": è necessaria l'ideazione unitaria "ab origine" di una serie di illeciti nelle loro linee essenziali; non basta la somiglianza di reati, la medesima vittima o una motivazione finale generica

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione (anche in fase esecutiva) è necessario provare che i reati costituiscano parte di un unico progetto criminoso concepito "ab origine"; elementi generici o motivazioni analoghe non sono sufficienti
  • La stipula di un patto con un'organizzazione criminale che preveda benefici economici e una protezione generica non implica automaticamente che ogni reato successivo commesso dal gruppo rientri in un progetto unitario voluto dall'adesore al patto
  • La distanza temporale significativa tra i reati e la diversità dei contesti fattuali sono elementi fortemente ostativi al riconoscimento della continuazione, specie se non accompagnati da riscontri specifici che attestino la previsione o la volizione originaria degli eventi
  • In fase di riesame il giudice deve motivare specificamente il confronto con le osservazioni della parte e con gli indirizzi della Corte di legittimità: decisioni generiche o riformulazioni non confrontate non sono sufficienti, ma nemmeno lo è una rilettura alternativa non supportata da prove concrete
  • Va sempre valutata la prevedibilità, da parte dell'imputato al momento della stipula di un accordo criminoso, delle singole azioni che poi si verificheranno; la prevedibilità concreta è requisito chiave per inferire l'unitarietà del disegno criminoso

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