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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22362/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado della cessione di una dose di eroina in favore di una donna identificata nel provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. La difesa ha dedotto: 1) inosservanza di norme processuali e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza, lamentando anche manifesta illogicità della motivazione sulla loro attendibilità; 2) vizio del consenso all'acquisizione di tali dichiarazioni, con violazione del diritto alla prova e asserita inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, c.p.p.; 3) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni acquisite; 4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'acquirente, perché esse erano state acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p.; ha inoltre osservato che le doglianze sul consenso non erano state specificamente devolute in appello e risultavano generiche. Quanto all'attendibilità della teste, la motivazione di merito è stata giudicata congrua, essendosi valorizzata anche la presenza della polizia alla cessione, elemento che escludeva incertezze sulla responsabilità. Infine, la censura sulla pena è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in cassazione in assenza di manifesta illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice contestata per la cessione di sostanza stupefacente; il fatto è stato ritenuto sussumibile nella fattispecie in entrambi i gradi di merito.

  • art. 493, comma 3, c.p.p.

    Il consenso all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in forza dei suoi poteri di rappresentanza nel processo.

  • art. 63, comma 2, c.p.p.

    La difesa ne invocava l'applicazione per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente, ma la Corte ha escluso tale conclusione per la validità dell'acquisizione consensuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che il principio del contraddittorio è derogabile con il consenso della parte titolare del diritto garantito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per affermare che la rinuncia al diritto di esaminare un testimone e il consenso all'acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali sono consentiti e non contrastano con il diritto di difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il consenso all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali nel fascicolo del dibattimento è validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, e rende utilizzabili gli atti acquisiti.
  • La rinuncia all'esame del testimone e il consenso all'acquisizione delle sue dichiarazioni non violano di per sé il diritto di difesa, purché espressi validamente dalla parte o dal suo rappresentante processuale.
  • In cassazione non è ammissibile censurare la valutazione di attendibilità delle prove di merito se la motivazione è logica e non presenta manifeste aporie; non è consentita una rivalutazione del fatto.
  • Le doglianze nuove o generiche, soprattutto se non devolute al giudice di appello, non possono fondare l'annullamento in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione manifesti o illogicità macroscopiche, non per sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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