Sentenza n. 440/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare del bando relativo al “Concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di collaboratore autista-messo comunale (cat. B), posizione economica B1”, indetto dal Comune di Trieste, pubblicato il 18.5.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore autista-messo comunale, nella parte in cui richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in possesso della sola licenza di scuola media, sosteneva di non poter partecipare al concorso bandito dal Comune di Trieste e impugnava la previsione del diploma di scuola secondaria di secondo grado quale requisito di ammissione. Deduceva eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità, assumendo che il requisito fosse più elevato di quanto giustificato dalle mansioni e in contrasto con: la declaratoria della categoria B del CCRL del 7 dicembre 2006, che indica come acquisibile con la scuola dell’obbligo la base teorica delle conoscenze; la normativa nazionale ed europea richiamata in materia di patente, carta di qualificazione del conducente e idoneità psicofisica; e l’art. 11 del regolamento comunale sulle selezioni, che prevede la licenza di scuola dell’obbligo per l’accesso esterno alla categoria B. Il Comune ha chiesto il rigetto. In udienza il TAR ha inoltre rilevato l’inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione di Giunta n. 31 del 26 gennaio 2026, di approvazione del PIAO 2026-2028 e di istituzione del profilo, che già prescriveva il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La deliberazione di Giunta n. 31 del 26 gennaio 2026 costituiva l’atto presupposto, autonomamente lesivo e immediatamente incidente sulla posizione del ricorrente; il bando aveva natura meramente attuativa della prescrizione sul titolo di studio contenuta in quella deliberazione. Non avendo impugnato tale atto, il ricorrente non poteva contestare mediante l’impugnazione del solo bando i vizi riconducibili alla scelta già operata con il PIAO. Il TAR ha aggiunto che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito: il CCRL indica un requisito minimo per la categoria B, senza vietare titoli più elevati quando giustificati dalla professionalità richiesta; il regolamento comunale ammette diplomi professionali o di maturità se richiesti dalla specifica professionalità; i richiami alla normativa su patenti e CQC riguardano fattispecie differenti. La scelta del titolo di studio rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non è sindacabile se non per manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, non riscontrate nella fattispecie. Confermata l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato; spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è, in ogni caso, infondato nel merito, atteso che, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del Comune, la contestata prescrizione relativa al titolo di studio non si pone in contrasto con il CCRL 7.12.2006, che indica come requisito minimo per la categoria B “la scuola dell’obbligo”, ma non vieta scelte di qualificazione più elevate laddove le mansioni siano connotate da maggiore complessità, come si evince anche dal riferimento a “diplomi professionali”.
La disposizione è richiamata quale base della declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto, autonomamente lesivo.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio è demandata a un separato decreto, previa istanza e subordinatamente alla ricorrenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto autonomamente lesivo determina una prescrizione poi riprodotta o attuata in un atto successivo, l’omessa impugnazione del primo rende inammissibile, per originaria carenza di interesse, l’impugnazione del solo atto consequenziale se le censure investono vizi riconducibili all’atto presupposto. Restano deducibili contro l’atto successivo soltanto i suoi vizi propri e autonomi.
- Nella selezione pubblica, l’individuazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, da esercitare in relazione alla professionalità e alla preparazione necessarie per il posto; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
- La previsione collettiva di un titolo minimo per una categoria professionale non preclude all’amministrazione di richiedere un titolo di studio più elevato per uno specifico profilo, quando le mansioni e la professionalità richieste lo giustifichino.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →