Cassazione Penale, Sentenza n. 39746/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
l'imputato aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva/pecuniaria con i lavori di pubblica utilità previsti dall'art.186, comma 9-bis C.d.S. (disciplinati in conformità all'art.54 d.lgs. 28/08/2000, n.274). Il giudice, invece, ha applicato una diversa sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità ex art.56-bis L. n.689/1981) senza acquisire il consenso dell'imputato richiesto dall'art.58, comma 3 L. n.689/1981 (nella versione modificata dal d.lgs. 19/03/2024, n.31). Inoltre è stata contestata la mancata considerazione che la richiesta dell'imputato poteva valere come espressione di "non opposizione" al decreto penale (ai sensi dell'art.459 c.p.p.), e la conseguente illegittima applicazione di una disciplina diversa da quella specificamente invocata dall'imputato.
La decisione
la Corte ha ritenuto che il giudice procedente abbia applicato una sanzione sostitutiva diversa da quella richiesta e senza il necessario consenso dell'imputato; tale scelta è stata qualificata come carente nei presupposti e lesiva delle garanzie difensive. La decisione impugnata è stata censurata (annullamento/rimessione per nuovo esame al giudice di merito al fine di acquisire il consenso o applicare correttamente la norma richiesta dall'imputato).
Norme richiamate
commi 1-bis, 1-ter e comma 2 (richiamati nella motivazione)
la richiesta di accesso ai lavori di pubblica utilità può essere letta come espressione di "non opposizione" al decreto penale; il comma 1-ter impone al giudice di valutare la sostituzione anche dopo l'emissione del decreto, e in caso di opposizione tempestiva non dichiarare esecutivo il decreto se la richiesta non è accolta
prescrive la sanzione sostitutiva di cui si era dotato l'imputato nella specifica istanza
disciplinazione autonoma e distinta dei lavori di pubblica utilità come sanzione principale nel codice della strada, diversa dall'istituto dell'art.56-bis L.689/1981
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274
modello normativo cui si conforma la disciplina dei lavori di pubblica utilità previsti dall'art.186 C.d.S.; utile per identificare il corretto procedimento applicativo
regola il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva ex legge n.689/1981, distinta dalla figura prevista per il codice della strada; la sua applicazione comporta l'operatività delle prescrizioni correlate (es. art.56-ter)
prevede prescrizioni specifiche (tra cui il ritiro del passaporto) connesse all'applicazione del lavoro di pubblica utilità ex art.56-bis
art. 58, comma 3 L. n.689/1981
testo modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n.31
stabilisce la necessità del consenso espresso (personale o tramite procuratore speciale) dell'interessato per l'applicazione di talune sanzioni sostitutive ex L.689/1981; il mancato assenso rende illegittima l'applicazione
art. 24 Cost.
richiamato per la tutela del diritto di difesa: una interpretazione che impedisse all'imputato di ottenere la sostituzione della pena prevista nel decreto penale potrebbe integrare una violazione del diritto di difesa
Massime di principio
- La richiesta dell'imputato di accedere ai lavori di pubblica utilità può valere come espressione di "non opposizione" al decreto penale e attivare la procedura di sostituzione senza necessità di un atto di opposizione formale, se la norma lo prevede espressamente.
- Occorre distinguere la disciplina dei lavori di pubblica utilità prevista dal codice della strada (art.186, comma 9-bis in combinato con art.54 d.lgs. 274/2000) dalla sanzione sostitutiva prevista dalla L. n.689/1981 (art.56-bis): sono istituti diversi con presupposti e conseguenze differenti.
- Per l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n.689/1981 che richiedono consenso, il giudice deve acquisire l'assenso espresso dell'interessato (personalmente o tramite procuratore speciale); l'applicazione senza consenso è illegittima.
- Se il giudice ritiene non sussistenti i presupposti per la sostituzione richiesta, deve respingere l'istanza e, qualora vi sia una opposizione tempestiva al decreto penale, non dichiarare esecutivo il decreto penale stesso.
- La violazione delle garanzie difensive (art.24 Cost.) e l'applicazione di una sanzione diversa da quella richiesta possono costituire motivo valido di impugnazione e di annullamento del provvedimento impugnato.
Testo integrale
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