Cassazione Civile, Ordinanza n. 27060/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare. La debitrice esecutata ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento del bene aggiudicato, deducendo che il prezzo sarebbe stato versato tardivamente e che il giudice dell'esecuzione non avrebbe pronunciato la decadenza dell'aggiudicataria. Il tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché proposta tardivamente, ritenendo che la parte opponente avrebbe dovuto impugnare anche i precedenti provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione aveva prorogato il termine per il versamento del prezzo, e non soltanto il decreto di trasferimento. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 585, 586 e 587 c.p.c. e degli artt. 157 e 158 c.p.c., sostenendo che il termine per il saldo del prezzo è perentorio e non prorogabile, sicché i provvedimenti di proroga sarebbero nulli e insuscettibili di stabilizzazione; ha inoltre dedotto che l'ultimo provvedimento del 17.7.2012 non le sarebbe stato comunicato e che, in ogni caso, l'opposizione del 6.8.2012 sarebbe stata tempestiva anche rispetto a tale atto. La Corte ha rilevato però che il ricorso era carente di una completa esposizione dei fatti e degli atti rilevanti del subprocedimento esecutivo, non consentendo di comprendere se i provvedimenti del giudice dell'esecuzione fossero vere proroghe o rimessioni in termini, né se e come fossero stati tempestivamente censurati. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse costruita su un'esposizione troppo lacunosa dei fatti processuali e degli atti rilevanti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non permetteva di valutare compiutamente la decisività delle doglianze. Ha inoltre osservato che non era corretta la premessa secondo cui i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, perché nulli, non avrebbero dovuto essere impugnati. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alle controricorrenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione avverso il decreto di trasferimento
è il rimedio utilizzato per contestare atti del processo esecutivo, ma deve essere proposto nel rispetto dei termini e dell'oggetto dell'atto impugnato
il termine per il versamento del prezzo è perentorio; la Corte esclude che ciò consenta di ignorare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che incidono sulla sequenza procedurale
richiamato tra le norme denunciate in ricorso in relazione al decreto di trasferimento
richiamato tra le norme denunciate in ricorso in relazione alla disciplina dell'aggiudicazione e del trasferimento
invocato per sostenere la nullità degli atti processuali non tempestivamente censurati
invocato per sostenere l'insanabilità delle nullità dedotte
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
il ricorso per cassazione è inammissibile se non consente alla Corte di conoscere direttamente, dal ricorso stesso, gli elementi indispensabili per comprendere origine, oggetto, svolgimento della controversia e posizioni delle parti
richiamato per ribadire che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e richiede specifici vizi di legittimità
richiamato tra i requisiti formali del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia
richiamata solo in funzione di contesto sul rigore dei requisiti di ammissibilità del ricorso
Cass. n. 32136/2019
affermata come principio secondo cui il termine per impugnare la proroga decorre dall'adozione del relativo provvedimento o dal rigetto dell'istanza di revoca, e non dal decreto di trasferimento
Cass. n. 15445/2023
richiamata per descrivere il giudizio di cassazione come giudizio impugnatorio a critica vincolata
Cass. n. 1352/2024
richiamata per specificare il contenuto richiesto all'esposizione sommaria dei fatti di causa
Cass., Sez. Un., n. 8950/2022
richiamata insieme alla giurisprudenza sovranazionale sul requisito di autosufficienza e sulla funzione del ricorso
Cass. n. 12481/2022
richiamata in continuità con i principi sul contenuto del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un'esposizione chiara, completa e autosufficiente dei fatti di causa e degli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di comprendere l'oggetto della controversia e la decisività delle censure senza dover ricorrere ad altre fonti.
- L'omessa indicazione di passaggi processuali essenziali, di provvedimenti presupposti e delle specifiche contestazioni mosse contro di essi può rendere il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Quando si contesta un atto finale del processo esecutivo fondato su atti presupposti, non è consentito limitarsi a censurare il solo atto conclusivo se il vizio dedotto investe anche i provvedimenti anteriori non impugnati nei termini.
- Nel processo esecutivo immobiliare, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che incidono sul termine per il versamento del prezzo devono essere impugnati nei modi e nei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi, non potendo essere considerati tamquam non essent solo perché asseritamente nulli.
- Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: la parte deve individuare specifici vizi di legittimità e formularli in modo tale da renderne possibile la valutazione immediata di decisività.
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