Cassazione Penale, Sentenza n. 29393/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato sussistenti i presupposti per l'estradizione verso l'Albania limitatamente a un fatto di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italia tra il 6 e il 16 febbraio 2021, riconducibile all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con esclusione della consegna per il reato associativo e per altri profili non accolti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, per asserita violazione del principio di specialità, sostenendo che la contestazione al ricorrente riguardava il traffico di stupefacenti nella forma della cooperazione di gruppo criminale strutturato e che, poiché l'autorità italiana aveva negato la consegna per il delitto associativo, l'estradizione non avrebbe potuto operare per il solo reato-fine; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ritenuti dalla Corte d'appello sulla base di due conversazioni, senza certezza sull'attribuzione all'estradando di una delle utenze cellulari; 3) violazione dell'art. 7 della Convenzione europea di estradizione, assumendo che il fatto sarebbe stato commesso in Italia e che pertanto la giurisdizione dello Stato richiedente sarebbe recessiva rispetto a quella italiana; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere valorizzato documentazione difensiva da cui sarebbe emerso che l'istituto indicato come luogo di prima detenzione presenterebbe condizioni inumane e degradanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la sentenza impugnata aveva limitato la consegna al traffico di stupefacenti, reato diverso e autonomamente estradabile rispetto al profilo associativo, e ha richiamato il principio di specialità dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, che impedisce allo Stato richiedente di perseguire l'estradato per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la consegna. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva rilevato la mancata contestazione sostanziale dell'attribuzione dell'utenza Sky-ECC SOCU9Y. Sul terzo motivo ha ribadito che la commissione in Italia di parte del reato per il quale si chiede l'estradizione non esclude la concorrente giurisdizione straniera e non impedisce l'estradizione ex Convenzione del 1957, trattandosi semmai di ipotesi di rifiuto facoltativo rimessa al Ministro della giustizia. Sul quarto motivo ha osservato che la Corte d'appello, dopo integrazione istruttoria, aveva risposto analiticamente alle deduzioni difensive e che il ricorso si limitava a reiterare una valutazione ipotetica già smentita dalle informazioni ufficiali fornite dallo Stato richiedente. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14 Convenzione europea di estradizione
consacra il principio di specialità e pone limiti alla giurisdizione dello Stato richiedente, impedendo di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per cui l'estradizione è stata concessa.
legge 30 gennaio 1963 n. 300
ha reso esecutiva in Italia la Convenzione europea di estradizione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
costituisce il referente interno del reato di traffico di sostanze stupefacenti oggetto della richiesta di estradizione.
art. 7 Convenzione europea di estradizione del 1957
la commissione del fatto in parte nel territorio italiano non esclude la concorrente giurisdizione straniera e non impedisce di per sé la consegna; può al più integrare un rifiuto facoltativo di competenza ministeriale.
richiamato dalla difesa come parametro del divieto di estradizione per reati rispetto ai quali lo Stato richiesto abbia negato la consegna.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
menzionato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- Nel procedimento estradizionale il principio di specialità impedisce allo Stato richiedente di procedere per fatti ulteriori rispetto a quelli espressamente posti a base della consegna, ma non osta alla consegna quando il giudice abbia limitato l'estradizione al solo reato per il quale essa è stata concessa.
- In sede di legittimità il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o comunque aspecifico, specialmente quando la decisione abbia già preso posizione su un punto decisivo come l'attribuzione di una utenza o la valutazione dei gravi indizi.
- La commissione in Italia di parte del reato per cui si chiede l'estradizione non esclude la concorrente giurisdizione dello Stato richiedente e non impedisce automaticamente la consegna; la valutazione sull'eventuale rifiuto facoltativo appartiene all'autorità politica competente.
- Le deduzioni relative a condizioni detentive inumane o degradanti devono misurarsi con le specifiche e ufficiali informazioni acquisite nel procedimento estradizionale; la censura è infondata quando si limiti a prospettare in astratto un rischio già escluso dalle risultanze istruttorie.
- In tema di estradizione, il controllo della Corte di cassazione resta ancorato alla verifica della correttezza giuridica e della congruità della motivazione, non potendo risolversi in una nuova valutazione meramente ipotetica del compendio fattuale.
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