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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09396/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia trae origine dall'inadempimento di un contratto con cui una società aveva assunto verso una cliente l'impegno di organizzare un ricevimento nuziale. I danneggiati avevano agito per il risarcimento del danno e la società era stata condannata nei loro confronti. Nei rapporti interni, la società aveva domandato la manleva all'assicuratore, sostenendo che quest'ultimo dovesse rimborsarle quanto dovuto ai danneggiati ai sensi dell'art. 1917 c.c. e inoltre dovesse sopportare le spese processuali. In appello la società lamentava anche l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'assicuratore al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado e delle spese di appello. In cassazione la società ricorrente ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la domanda di manleva e il rimborso delle spese ex art. 1917 c.c. e art. 91 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per non avere la corte territoriale condannato l'assicuratore al rimborso delle spese del giudizio di appello, nonostante la resistenza opposta alla domanda di manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato che dal motivo di appello della società risultava effettivamente dedotta l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di condanna dell'assicuratore al rimborso delle spese dovute ex art. 1917 c.c. e delle spese processuali ex art. 91 c.p.c. Ha inoltre accertato che la Corte d'appello non si era pronunciata, neppure implicitamente, su tali domande e che non aveva nemmeno liquidato le spese del giudizio di appello in favore della società. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente devolute; la sua violazione determina nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza, compresa quella derivante da omessa pronuncia.

  • art. 1917 c.c.

    È richiamato come base della domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore per il rimborso di quanto dovuto ai danneggiati e delle connesse spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese in base alla soccombenza; la ricorrente ne invoca l'applicazione anche nei confronti dell'assicuratore per il giudizio di appello e per le spese dovute ai terzi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale o processuale.

Massime di principio

  • Quando una domanda o un motivo di appello investe espressamente il diritto alla manleva assicurativa e al rimborso delle spese ex art. 1917 c.c., il giudice di appello deve pronunciarsi in modo esplicito o almeno implicito; il silenzio integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • La violazione dell'obbligo di pronuncia su una domanda ritualmente devoluta al giudice comporta nullità della sentenza ed è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.
  • In presenza di soccombenza dell'assicuratore sulla domanda di garanzia o manleva, il giudice deve provvedere anche sulle spese del grado secondo il criterio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; l'omessa liquidazione delle spese integra vizio censurabile in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, quando si deduce un error in procedendo per omessa pronuncia, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali per verificare il contenuto della domanda o del motivo non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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