Cassazione Penale, Ordinanza n. 04130/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva negato la configurabilità del medesimo disegno criminoso tra una pluralità di reati indicati nella sua istanza. La difesa ha chiesto che non fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, le censure miravano a contestare la valutazione svolta in sede esecutiva sulla unitarietà del disegno criminoso, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata sui criteri di accertamento della volizione unitaria e perché l'ordinanza impugnata era motivata in modo puntuale e logico. In particolare, ha rilevato che alcuni fatti erano già stati unificati in sede esecutiva da precedente ordinanza della Corte di appello di Salerno, che per altri era già stata esclusa l'identità del disegno criminoso, e che gli ulteriori reati erano eterogenei tra loro e rispetto a quelli già esaminati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
medesimo disegno criminoso
L'identità del disegno criminoso non può essere desunta da mere situazioni soggettive, come necessità economiche o generica propensione a delinquere, anche se i reati sono della stessa indole; occorre una reale volizione unitaria.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La configurabilità del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p. richiede elementi oggettivi e univoci di una progettazione unitaria preesistente o comune, non essendo sufficiente il richiamo a esigenze economiche o a una generica inclinazione a commettere reati.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito dei fatti quando il provvedimento impugnato sia sorretto da motivazione puntuale, coerente e non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le doglianze si risolvono in censure di merito o in una diversa lettura del materiale fattuale, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Quando l'istanza di riconoscimento della continuazione riguarda più reati, il giudice deve verificare l'eventuale già intervenuta unificazione di alcuni fatti e l'eterogeneità degli ulteriori episodi rispetto a quelli già esaminati, potendo escludere il medesimo disegno criminoso per mancanza di omogeneità sostanziale.
Come è indicizzato
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