Cassazione Civile, Ordinanza n. 21823/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intercorsi tra una società e una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. In primo grado la banca era stata condannata a restituire le somme ritenute indebitamente percepite; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo tempestiva la riassunzione del giudizio avvenuta dopo l'apertura della l.c.a. e riconoscendo l'estraneità di Intesa Sanpaolo, poi intervenuta/riassumente in forza della disciplina speciale sulle banche venete. Nel merito, la Corte territoriale ha rigettato la pretesa restitutoria perché la società attrice non aveva prodotto i contratti di conto corrente né tutti gli estratti conto relativi all'intero rapporto, reputando non assolto l'onere probatorio gravante sul correntista. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme su legittimazione e riassunzione del processo, sostenendo che Intesa Sanpaolo non fosse legittimata a riassumere il giudizio; (2) violazione delle norme sull'interruzione e sull'estinzione del processo, per asserita tardività della riassunzione e per mancata declaratoria di estinzione; (3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello avrebbe trasformato la domanda di ripetizione dell'indebito in una domanda di accertamento del saldo; (4) violazione delle regole sull'onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito in materia di conto corrente, assumendo che non potesse gravare sul correntista la mancata produzione del contratto se esso fosse inesistente e che la domanda dovesse comunque essere accolta almeno nei limiti di quanto provato anche con produzione parziale degli estratti conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo legittima la riassunzione del processo da parte del soggetto intervenuto in forza della disciplina speciale, non maturata l'estinzione del giudizio e insussistente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la Corte d'appello aveva applicato in modo non corretto i principi sull'onere della prova nelle controversie di ripetizione dell'indebito bancario, poiché il correntista non è sempre tenuto a produrre il contratto quando deduca di non poterlo reperire e la prova del saldo può essere raggiunta anche con mezzi diversi dagli estratti conto integrali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla dedotta carenza di legittimazione processuale del soggetto che aveva riassunto il giudizio
richiamato per contestare l'interesse ad agire o a resistere del soggetto intervenuto nella riassunzione
richiamato in tema di interruzione del processo
richiamato in tema di prosecuzione/riassunzione dopo interruzione
richiamato in tema di riassunzione del processo interrotto
richiamato in relazione all'estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
norma base dell'azione di ripetizione dell'indebito; la domanda di restituzione presuppone l'accertamento dell'assenza di valida causa del pagamento
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nell'azione di ripetizione dell'indebito
richiamato con riguardo alla forma e al contenuto dei contratti bancari
richiamato in relazione alla disciplina degli interessi
richiamato in relazione alla disciplina del conto corrente
richiamato per l'effetto della liquidazione coatta amministrativa delle banche e il rinvio alle norme della legge fallimentare
richiamato per l'automatica interruzione del processo in caso di l.c.a. della banca
richiamato per l'ammissione al passivo con riserva sulla base della sentenza impugnata
richiamato per la dichiarazione dell'evento interruttivo in udienza e la sua conoscenza legale
richiamato quale strumento attraverso cui il correntista può chiedere copia della documentazione bancaria
Massime di principio
- Nel giudizio di riassunzione successivo a interruzione, la verifica della legittimazione di chi riassume non va confusa con la titolarità del rapporto sostanziale controverso: il giudice deve dare corso all'impulso processuale di chi si affermi successore, riservando al merito l'accertamento dell'effettiva successione.
- In caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale dell'evento interruttivo.
- La domanda di ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente implica l'allegazione e la prova del pagamento e dell'assenza di causa debendi; la prova delle clausole invocate come fonte dell'indebito è normalmente fornita mediante il contratto scritto, ma il giudice deve valutare anche l'ipotesi in cui il cliente non possa procurarselo e si trovi nell'impossibilità di assolvere il relativo onere con gli strumenti ordinari.
- La mancanza di produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda restitutoria: il saldo e l'eventuale indebito possono essere ricostruiti anche mediante ulteriori mezzi di prova e argomenti di prova, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete.
- Il rigetto della domanda di ripetizione per difetto di prova non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decida proprio sulla domanda restitutoria proposta, ancorché ne escluda la fondatezza per carenza probatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →