Cassazione Penale, Sentenza n. 35734/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per detenzione e coltivazione di ingente quantità di marijuana (circa 303 kg + 2877 piante). Il ricorrente deduceva: errore di diritto (presunta inesigibilità dell'errore sulla legge penale/ex art. 5 c.p.), errore di fatto indotto dai datori di lavoro (si sarebbe limitato ad annaffiare le piante convinto della liceità dell'attività), costrizione/sequestro di persona che avrebbe impedito l'uscita, insufficienza della gravità indiziaria e assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e rischio di recidiva), chiedendo misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero questioni già esaminate dal giudice del merito senza il necessario confronto critico con la motivazione impugnata; ha confermato che il Tribunale per il riesame aveva correttamente valutato l'assenza di errore (di diritto o di fatto), la non credibilità della tesi della costrizione e la rilevanza della consistente quantità di stupefacente e dell'impianto produttivo come indicatori di collegamenti criminali. Ha altresì osservato che l'assenza di domicilio in Italia deponeva a sfavore circa l'applicabilità di misure meno gravose. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per la pronuncia del Tribunale per il riesame; qui indicata come la disposizione sulla competenza/forma del provvedimento impugnato.
Richiamati dalla difesa in relazione ai presupposti e alle esigenze cautelari (art. 274) e alla valutazione degli elementi probatori (art. 273); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato tali profili.
Richiamato dal ricorrente per sostenere inesigibilità dell'errore sulla legge penale; la Corte ha escluso che dal contesto concreto emergesse un errore di diritto inescusabile, condividendo la valutazione del giudice del merito.
Norme sull'errore di fatto e sulla colpevolezza che il ricorrente invocava; la Corte ha ritenuto che la dedotta situazione di errore di fatto indotto dagli "titolari" non fosse provata in modo da escludere la responsabilità o la gravità indiziaria.
Richiamato dal ricorrente come possibile fattispecie subita (sequestro di persona) per giustificare costrizione; la Corte ha rilevato che il giudice del merito aveva valutato l'esistenza di possibilità di allontanamento dal capannone, escludendo la convincente prova della costrizione.
Richiesto in tema di valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha disposto che non sussisteva assenza di colpa che impedisse la dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento di condanna pecuniaria; la cancelleria è incaricata degli adempimenti conseguenti.
Corte cost., sent. n. 364/1988
Giurisprudenza costituzionale citata dal ricorrente in tema di inesigibilità dell'errore sulla legge penale; la Corte di legittimità ha ritenuto non applicabile la tesi difensiva nella fattispecie concreta per mancanza di elementi idonei a dimostrare l'ignoranza inevitabile.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465/2020; Sez. 1, n. 45331/2023)
Casi richiamati dalla Corte per ricordare i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivedere i fatti e le valutazioni probatorie del giudice del merito, ma solo verificare la compatibilità della motivazione con limiti di plausibilità e senso comune.
Massime di principio
- La sola asserzione di ignoranza della illegalità di un'attività (errore di diritto) difficilmente è sufficiente a escludere responsabilità se non sono forniti elementi certi e concreti che dimostrino l'impossibilità di conoscere la norma; per reati gravi e per produzioni consistenti lo standard probatorio richiesto è elevato.
- L'errore di fatto indotto da terzi o la costrizione devono essere provati con elementi concreti e specifici; deduzioni generiche su minacce o segregazione non prevalgono sulla valutazione motivata del giudice che abbia riscontrato possibilità di allontanamento o incongruenze nelle dichiarazioni.
- La presenza di ingenti quantitativi di sostanza e di un impianto produttivo costituisce forte elemento indiziario di collegamenti con organizzazioni criminali e giustifica la sussistenza della gravità indiziaria e, spesso, la misura cautelare più grave.
- La mancanza di domicilio stabile nel territorio e la condizione di cittadino straniero sono elementi che possono rafforzare il rischio di fuga e rendere meno plausibile l'applicazione di misure cautelari meno afflittive.
- In Cassazione non è possibile chiedere una rinnovata valutazione del materiale probatorio; le impugnazioni devono criticare specificamente la motivazione del giudice del merito e non limitarsi a riproporre la stessa ricostruzione fattuale già rigettata.
- Per ottenere misure cautelari meno gravose è necessario documentare circostanze concrete (es. domicilio certo, legami stretti con il territorio, prova dell'assenza di ruoli decisionali nell'attività illecita) e confutare puntualmente gli argomenti motivazionali del giudice di merito.
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