Cassazione Civile, Ordinanza n. 21369/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una società a fruire di agevolazioni contributive ex lege n. 190 del 2014 nonostante l'omessa trasmissione, nei termini di legge e neppure nel termine di 15 giorni assegnato con invito a regolarizzare, dei modelli UNIEMENS relativi ad alcuni mesi del 2017 e del 2018. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'avviso di addebito fosse illegittimo perché il mancato inoltro delle denunce contributive costituirebbe una irregolarità meramente formale, irrilevante ai fini del DURC e della revoca dei benefici, valorizzando solo il pagamento dei contributi. L'istituto previdenziale ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296 del 2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a), e 4, d.m. 30 gennaio 2015, sostenendo che la regolarità contributiva richiesta per il godimento dei benefici comprende anche il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi dichiarativi e che la mancata regolarizzazione nel termine assegnato preclude il rilascio del DURC e quindi gli sgravi, anche se il pagamento sia poi risultato regolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che il mancato invio dei modelli UNIEMENS non sia una mera irregolarità formale ma una irregolarità sostanziale, perché impedisce all'ente di controllare tempestivamente la regolarità contributiva; pertanto, in assenza di regolarizzazione nei termini e fuori dalle ipotesi eccettuative, non possono essere riconosciuti il DURC e gli sgravi contributivi.
Norme richiamate
art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296/2006
La fruizione dei benefici normativi e contributivi è subordinata al possesso del DURC e all'assenza di violazioni nelle materie individuate; il legislatore demanda alla normativa secondaria la disciplina del rilascio del DURC e delle irregolarità non ostative.
art. 3, comma 1, d.m. 30 gennaio 2015
La verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti e presuppone la scadenza anche del termine di presentazione delle relative denunce retributive; la completezza e tempestività delle denunce è funzionale al controllo della regolarità contributiva.
art. 3, commi 2 e 3, d.m. 30 gennaio 2015
Le ipotesi che consentono comunque di ritenere la regolarità contributiva sono tassative ed eccezionali.
art. 4 d.m. 30 gennaio 2015
In caso di irregolarità, l'INPS invita alla regolarizzazione entro quindici giorni; decorso inutilmente tale termine la risultanza negativa della verifica si consolida.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamata come fonte delle agevolazioni contributive di cui si discute la spettanza.
Massime di principio
- La regolarità contributiva rilevante ai fini del DURC e dei benefici previdenziali non coincide con il solo pagamento dei contributi, ma comprende anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi necessari al controllo da parte dell'ente previdenziale.
- L'omessa o tardiva trasmissione delle denunce contributive, quando impedisce la verifica della posizione del datore di lavoro, integra una irregolarità sostanziale ostativa al rilascio del DURC e alla fruizione degli sgravi, salvo le specifiche ipotesi eccezionali previste dalla normativa.
- La regolarizzazione effettuata oltre il termine assegnato dall'ente previdenziale non elimina l'effetto ostativo già maturato, se la disciplina applicabile richiede l'adempimento entro il termine di invito a regolarizzare.
- Il possesso formale del DURC non può prevalere sul difetto sostanziale del presupposto di regolarità quando il sistema normativo collega il beneficio alla concreta possibilità di controllo dell'adempimento contributivo.
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