Cassazione Penale, Sentenza n. 11728/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato, quanto ai capi B (concorso in corruzione propria) e C (tentata corruzione propria in concorso), il titolo genetico e le esigenze cautelari. Il ricorrente lamentava: 1) insufficiente valutazione della gravità indiziaria sul capo B, con omissione di considerare dichiarazioni difensive e mancanza di chiarimento sul ruolo effettivo di Catalfamo nella procedura per l'assegnazione della borsa di studio; 2) sul capo C, assenza di prova di un tentativo bilaterale di corruzione, essendo la Pino quella che avanzò pretese e non il ricorrente; 3) inesistenza del pericolo di reiterazione delle condotte posto che Catalfamo aveva cessato l'incarico di deputato e la sua influenza politica era venuta meno.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale del riesame di Messina per un nuovo esame. La motivazione dell'annullamento si fonda su: carenza argomentativa del Tribunale nella qualificazione giuridica della condotta (mancata individuazione del sinallagma atto/utilità e delle parti del presunto patto corruttivo), insufficiente chiarimento sulla natura dell'atto pubblico e sulla eventuale violazione dei doveri nell'esercizio di poteri discrezionali, mancanza di elementi che attestino la partecipazione bilaterale richiesta per il tentativo di corruzione, e motivazione inadeguata circa il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati.
Norme richiamate
Riferita come disciplina della corruzione per l'esercizio della funzione; la Corte sottolinea la distinzione dalla corruzione propria e richiede di verificare se l'atto discrezionale abbia violato doveri specifici o abbia comunque condizionato l'interesse pubblico in favore dell'interesse privato.
Norma sulla corruzione propria; la Corte ricorda che per tale fattispecie è necessario individuare il patto sinallagmatico tra atto dell'ufficio e utilità, con chiara indicazione delle parti e del rapporto causale.
Norma sul tentativo; richiamata per affermare che il tentativo di corruzione richiede la partecipazione e l'interazione di entrambe le parti nella trattativa, non una mera pretesa unilaterale.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione: dopo le modifiche normative, il pericolo deve essere concreto e attuale, ossia deve sussistere una prossima occasione per la commissione di ulteriori reati.
Modifica che ha inciso sull'art. 274 cod. proc. pen., enfatizzando il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione ai fini delle misure cautelari.
Massime di principio
- Per la configurabilità della corruzione propria è indispensabile dimostrare il sinallagma tra l'atto pubblico e l'utilità: non basta la mera consegna o promessa di un beneficio, occorre che esso sia collegato all'adempimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Quando l'atto pubblico ha natura discrezionale, occorre verificare se vi sia stata violazione delle regole specifiche o se, malgrado il patto, l'interesse pubblico sia comunque stato perseguito; in difetto, la fattispecie può essere ricondotta all'art. 318 anziché alla corruzione propria.
- Nel giudizio sul tentativo di corruzione è necessario accertare l'esistenza di trattative bilaterali effettive: la mera richiesta o pretesa unilaterale della parte privata non è sufficiente a configurare il tentativo se l'altra parte non ha avviato trattative.
- La qualificazione delle parti del presunto patto corruttivo (chi è corruttore e chi è corruttato) deve emergere con chiarezza nella motivazione; ambiguità su questo punto indebolisce la gravità indiziaria.
- Ai fini delle misure cautelari, il pericolo di reiterazione deve essere provato come attuale e concreto: la perdita della funzione o la cessazione dell'incarico politico e l'impossibilità di riprodurre le stesse condizioni di influenza riducono la fondatezza dell'esigenza cautelare.
- Il giudice che conferma misure cautelari su fatti connessi all'attività politica deve motivare specificamente come l'indagato possa concretamente riprodurre le condotte contestate fuori dal contesto politico che originariamente le ha rese possibili.
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