Cassazione Penale, Sentenza n. 19311/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rosati impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione esecuzione, che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con due sentenze (9/12/2009 e 15/3/2010) e ha altresì revocato la non menzione nel certificato del casellario. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione del combinato disposto degli artt. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. e 172 cod. pen., sostenendo che la pena inflitta con la sentenza del 9/12/2009 si è estinta per prescrizione il 1° marzo 2025 e che, una volta prescritta la prima pena, sarebbe legittima la concessione del beneficio della sospensione condizionale relativo alla seconda sentenza.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché la questione dell'estinzione per prescrizione della pena del 9/12/2009 non era stata devoluta al giudice dell'esecuzione e pertanto non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Si applica il principio che il ricorso per cassazione non può introdurre questioni diverse da quelle prospettate nell'incidente di esecuzione (tantum devolutum, quantum appellatum). Per tali ragioni il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invoke dall'odierno ricorrente per sostenere che la pena della sentenza del 9/12/2009 si è estinta per prescrizione; la Corte non entra nel merito perché la questione non era devoluta al giudice dell'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente in combinato con l'art. 168; la Corte non ha valutato l'applicazione sostanziale della norma per inammissibilità della doglianza.
Fondamento dell'inammissibilità: vieta prospettare in cassazione questioni non devolute al giudice dell'esecuzione e non riconducibili a profili rilevabili d'ufficio.
principio del tantum devolutum, quantum appellatum
Il principio per cui la cognizione del giudice d'appello (e per trasposizione del giudice dell'esecuzione) è limitata a quanto devoluto con l'impugnazione; applicato anche all'incidente di esecuzione per escludere sindacato su questioni nuove in cassazione.
Massime di principio
- In sede di incidente di esecuzione e in cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state previamente e specificamente devolute al giudice dell'esecuzione; le questioni di fatto o diritto introdotte per la prima volta in cassazione verranno dichiarate inammissibili.
- La prescrizione della pena o l'estinzione di una pena devono essere dedotte e decise in sede di esecuzione (o con tempestiva istanza), altrimenti il ricorso per cassazione non può rimettere la questione: va prima sollevata al giudice competente.
- Il principio 'tantum devolutum, quantum appellatum' si applica anche agli incidenti di esecuzione: il sindacato di legittimità è limitato al perimetro delle questioni devolute al giudice di merito.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per aver introdotto questioni nuove, la parte può comunque proporre una nuova istanza fondata su quei presupposti, non essendo precluso il ne bis in idem per nuove domande basate su motivi o fatti diversi.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e, in presenza di colpevolezza nell'impugnazione, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende: è quindi importante valutare la tempestività e la pertinenza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
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