Cassazione Penale, Sentenza n. 14801/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del GIP del 22/09/2021 che aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975 (fatto del 19/08/2021). Il Procuratore ha censurato il rigetto come atto abnorme, sostenendo che il giudice ha motivato il diniego solo con l'eccessività della pena (nella misura minima consentita), sottraendo così al PM la possibilità di esercitare la sua prerogativa attraverso la richiesta del decreto penale e rendendo impossibile ogni successiva modifica della richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio per cassazione del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna sia consentito solo in presenza di abnormità strutturale o funzionale. Nel caso concreto la valutazione del GIP sull'entità della pena rientra nei poteri attribuitigli dalla legge e non costituisce abnormità, neppure se ritenuta palesemente errata. Inoltre la fattispecie dell'art. 4 legge 110/1975 ammette valutazioni di minore rigore sanzionatorio in caso di riconoscimento della lieve entità del fatto. Decisione resa il 18 marzo 2022: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La norma disciplina il reato contestato e, secondo la Corte, ammette un trattamento sanzionatorio meno rigoroso quando sia riconoscibile la 'lieve entità' del fatto; ciò rende legittima la valutazione del GIP sulla misura della pena quale causa di rigetto della richiesta del decreto penale.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Richiamato come limite all'ampliabilità dei motivi di impugnazione: la categoria dell'abnormità non sostituisce i mezzi di impugnazione tassativamente previsti dall'art. 606 c.1.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, 22/05/2018, n. 29347)
Principio secondo cui il ricorso in cassazione del PM contro il rigetto della richiesta di decreto penale è ammesso solo per abnormità strutturale o funzionale; le condizioni di abnormità devono risultare dalla situazione processuale senza ulteriori verifiche.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, 01/12/2015, n. 6663)
Conferma che l'erroneità delle valutazioni del giudice in ordine all'entità della pena non costituisce, di per sé, abnormità tale da legittimare il ricorso in cassazione del pubblico ministero.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna solo se il provvedimento è abnorme in senso strutturale (esercizio di un potere non attribuito) o funzionale (produttore di stasi processuale o imposizione di un adempimento nullo).
- Le valutazioni del giudice sull'entità della pena (anche se apparentemente errate o restrittive) rientrano nei poteri e nelle discrezionalità del giudice e non costituiscono di per sé abnormità impugnabile in Cassazione dal PM.
- Nelle ipotesi in cui la norma sostanziale preveda la possibilità di un trattamento sanzionatorio attenuato (es. per la 'lieve entità'), il giudice può motivare il rigetto della richiesta di decreto penale sulla base di tale valutazione: ciò non configurerà abuso o atto non inquadrabile nel sistema normativo.
- Per impugnare efficacemente un rigetto del decreto penale il PM dovrebbe dimostrare che il provvedimento del giudice esorbita dai poteri conferiti dalla legge o determina una situazione processuale di impossibilità di prosecuzione (stasi o atto nullo rilevabile in seguito).
- Prima di proporre ricorso per cassazione il PM deve valutare se il vizio denunciato rientra nella categoria dell'abnormità e documentare fattivamente il carattere eccezionale della condotta del giudice; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
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