Cassazione Penale, Sentenza n. 41314/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/10/2021 del giudice dell'esecuzione che aveva applicato parzialmente la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a più sentenze irrevocabili. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione: in particolare il giudice avrebbe omesso di determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite (soprattutto quelli indicati nel gruppo 2, già riuniti tra loro per continuazione nella sentenza di cognizione) e avrebbe attribuito aumenti per i reati del gruppo 1 sproporzionati rispetto agli altri reati posti in continuazione, senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di applicazione in sede esecutiva della continuazione tra distinte condanne, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati che il giudice della cognizione ha già riunito in continuazione, individuare il reato più grave e assumere come pena base quella inflitta in detto giudizio per la violazione più grave, prescindendo dagli aumenti per i reati satellite e determinando invece ex novo gli aumenti per i reati satellite (anche se già riuniti in continuazione). Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione non ha determinato autonomamente gli aumenti per i reati satellite del gruppo 2 e non ha fornito motivazione sufficiente. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione in diversa composizione fisica per nuovo esame della richiesta, conformemente ai principi della giurisprudenza e alla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra più sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene sulla base dei criteri ivi previsti; deve scorporare i reati uniti nella cognizione e rideterminare ex novo gli aumenti per i reati satellite
Disciplina la continuazione e l'unificazione delle più violazioni commesse con il medesimo disegno criminoso; la sua applicazione in sede di cognizione può determinare pene già aumentate che, però, in sede esecutiva vanno trattate secondo i criteri di art. 671 c.p.p.
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 03/07/2013
Sent. Corte cost. n. 183/2013
Impone che, in caso di annullamento dell'ordinanza in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio sia disposto ad un giudice dell'esecuzione in diversa composizione fisica
Cass. Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004 (Esposito)
Cass. sez. 1, 27/10/2004, n. 45161
Principio secondo cui, applicando la continuazione in sede esecutiva, si deve assumere come pena base quella inflitta nel giudizio per la violazione più grave e determinare ex novo gli aumenti per i reati satelliti
Cass. Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Neder)
Cass. sez. 1, 15/01/2009, n. 4911
Conferma il principio della necessità di autonoma determinazione degli aumenti per i reati satellite anche se già riuniti nella continuazione dal giudice della cognizione
Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla)
Cass. sez. 1, 19/03/2019, n. 21424
Ribadisce che il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione nel giudizio di cognizione, individuare il più grave e solo dopo operare autonomi aumenti per i reati satellite per consentire il controllo di congruità della pena
Massime di principio
- Quando si chiede l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze definitive, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati che nel giudizio di cognizione erano già uniti per continuazione e individuare il reato più grave come base di computo.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo in sede esecutiva, anche se il giudice della cognizione li aveva già computati nell'aumento complessivo; non è corretto semplicemente trasporre gli aumenti stabiliti in precedenza.
- La motivazione della rideterminazione della pena in sede esecutiva deve essere chiara e congrua: omissioni o ragguagli non motivati sui singoli aumenti per i reati satellite possono determinare l'annullamento dell'ordinanza.
- Se la Corte di legittimità annulla l'ordinanza in materia di continuazione, il rinvio va fatto a un giudice dell'esecuzione in diversa composizione fisica (Corte cost. n. 183/2013).
- In casi analoghi il ricorrente può validamente impugnare per violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e per carenza motivazionale chiedendo il ricalcolo degli aumenti ex novo per i reati satellite.
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