Cassazione Civile, Ordinanza n. 31766/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso dalla società poi fallita per ottenere la restituzione di somme addebitate su un rapporto di conto corrente bancario, ritenute indebite per interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di una somma risultante dalla ricostruzione del saldo operata dal CTU e da importi già corrisposti dalla correntista. In appello, la banca aveva fatto valere, tra l'altro, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo prescritti gli addebiti anteriori al decennio rispetto alla diffida, sul presupposto che la società attrice non avesse provato l'esistenza di un affidamento di fatto per tutta la durata del rapporto e che, quindi, non fosse superato il rilievo prescrizionale. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2697, 113, 115 e 116 c.p.c.: sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nella ripartizione degli oneri probatori, poiché la prova dell'affidamento emergeva dagli estratti conto trimestrali e dagli indici già valorizzati in primo grado; contesta inoltre che si sia ritenuta necessaria la prova documentale di un contratto scritto di affidamento, richiamando la disciplina precedente alla legge sulla trasparenza bancaria; infine, assume che l'eccezione di prescrizione fosse priva di adeguato supporto documentale, mancando la prova delle rimesse solutorie e della loro collocazione temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la parte in cui mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio e infondato per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, nell'azione di ripetizione dell'indebito da conto corrente, il correntista deve allegare e provare i pagamenti indebiti e la loro natura indebita, mentre la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare soltanto l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne, senza dover indicare analiticamente le singole rimesse solutorie. La censura era però inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla mancata prova dell'affidamento e sulla non univocità degli indici addotti, perché ciò integra un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità. La sentenza si conclude con la condanna del ricorrente alle spese e con l'affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
individua l'azione di ripetizione dell'indebito: chi la esercita deve allegare i pagamenti indebiti e la loro indebitezza.
ripartisce tra correntista e banca gli oneri di allegazione e prova: il correntista prova il pagamento indebito e la sua natura indebita; la banca che eccepisce la prescrizione allega l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne.
richiamato solo come parametro di censura, ma senza autonoma decisività rispetto alla questione centrale.
la sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o disattende prove legali; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura del ricorrente è stata reputata, in sostanza, un'inammissibile richiesta di riesame del merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
il motivo cumula violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte distingue tra errori di diritto e richiesta di rivalutazione del fatto, dichiarando inammissibile quest'ultima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
richiamato dalla Corte in relazione alla liquidazione delle spese.
richiamata quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito bancario, il correntista deve allegare e provare i pagamenti asseritamente indebiti e la loro natura non dovuta; se la banca eccepisce la prescrizione, è sufficiente che alleghi l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse solutorie.
- La natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse assume rilievo sul piano probatorio della domanda di ripetizione, ma non modifica il contenuto dell'eccezione di prescrizione, che resta una questione di diritto insensibile alla specifica individuazione delle singole rimesse da parte della banca.
- Non è deducibile come violazione dell'art. 115 c.p.c. una critica che, in sostanza, miri a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove: la norma è violata solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la censura si risolva nella contestazione della non univocità degli indici probatori valorizzati nella decisione impugnata.
- La mera presenza di saldi passivi, di sconfinamenti o di una tolleranza della banca non costituisce, di per sé, prova univoca dell'esistenza di un affidamento di fatto e del suo limite quantitativo, potendo tali elementi essere compatibili anche con una mera tolleranza del cliente.
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