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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22667/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto limitatamente al quinto motivo, mentre i primi quattro motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la domanda restitutoria della società ricorrente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per compensi relativi a due incarichi: attività di progettazione e direzione lavori per la messa in sicurezza e il ripristino di due stabilimenti danneggiati da terremoti, e attività di consulente tecnico di parte in un diverso giudizio civile. La società committente propose opposizione, ma il Tribunale di Torino revocò il decreto ingiuntivo e la condannò al pagamento di oltre 252 mila euro. In appello la società contestò: 1) l'esistenza di un giudicato derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Modena che, secondo la ricorrente, avrebbe reso nulla anche la pretesa del professionista; 2) l'erronea lettura di una sentenza non definitiva del Tribunale di Torino, che la ricorrente riteneva non avesse affatto accertato il credito del professionista; 3) la valutazione delle prove e la ricostruzione dell'accordo sul compenso, che secondo la società sarebbe stato a vacazioni e non a percentuale; 4) l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'inapplicabilità del D.M. 30 maggio 2002; 5) l'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria conseguente all'accoglimento parziale dell'appello sugli interessi. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza di Modena aveva dichiarato la nullità del contratto solo nei confronti della società K s.r.l. e non aveva deciso nel merito sulla domanda del professionista, quindi non vi era un giudicato opponibile al medesimo; ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo per difetti di autosufficienza e/o perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a censurare vizi motivazionali non più proponibili nei termini articolati; ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che, una volta accolto in appello il motivo sugli interessi, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato si impone solo nei limiti oggettivi e soggettivi del decisum; la sua portata va ricostruita dal contenuto effettivo della sentenza precedente.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il vincolo del giudicato formale/sostanziale dedotto dalla ricorrente.

  • art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato in relazione alla sentenza non definitiva e ai suoi effetti processuali.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'assenza di un onere di impugnazione contro la sentenza non definitiva.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta censurare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o afferma di giudicarla secondo prudente apprezzamento quando la legge dispone diversamente.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni/confessioni.

  • art. 2734 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce il dovere di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e riprodurre il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato per i motivi di nullità processuale e omessa pronuncia.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione mancante/apparente/perplessa/incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparente motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 9, comma 4, l. 143/1949

    richiamato in relazione alla disciplina degli interessi sul compenso professionale, questione che ha dato luogo all'accoglimento parziale in appello.

  • D.M. 30 maggio 2002

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità al caso concreto della disciplina tariffaria/parametrica relativa ai consulenti tecnici d'ufficio.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto solo nei limiti oggettivi e soggettivi della decisione precedente, che va interpretata nel suo complesso: se la sentenza ha dichiarato la nullità del contratto solo nei confronti di un soggetto diverso e ha dichiarato inammissibile la domanda di un altro soggetto senza decidere nel merito sulla sua pretesa, non si forma un giudicato di merito opponibile a quest'ultimo.
  • Per censurare in cassazione l'interpretazione di un giudicato o di una sentenza precedente, il ricorrente deve riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante del provvedimento, con riferimento a motivazione e dispositivo, e rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove: è deducibile solo se il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti o ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, ovvero l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice d'appello, dopo aver accolto una censura che incide sull'ammontare dovuto, omette di esaminare la conseguente domanda restitutoria ritualmente proposta dalla parte.
  • In tema di ricorso per cassazione, l'inosservanza del requisito di autosufficienza, quando il motivo presuppone l'esame di atti processuali o sentenze non adeguatamente riprodotti o indicati, comporta l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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