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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35847/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorziato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio di urbanizzazione per il pagamento di contributi consortili ordinari e spese per il servizio di vigilanza, quantificati sulla base di delibere di approvazione dei consuntivi relativi a più annualità. Gli intimati proponevano opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In appello sostenevano, tra l'altro, che il credito fosse inesigibile perché fondato su delibere consortili annullate o nulle da altra sentenza del Tribunale di Roma; che tali delibere potessero essere contestate anche con l'opposizione al decreto ingiuntivo, soprattutto perché non erano state previamente comunicate; e che il consorzio non avesse provato l'effettivo svolgimento delle prestazioni remunerate, sicché operasse l'eccezione di inadempimento. Con il ricorso per cassazione deducevano: violazione degli artt. 1137 e 2377 c.c., assumendo l'opponibilità dell'annullamento delle delibere e la possibilità di far valere l'invalidità anche in sede di opposizione al monitorio; violazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, trattandosi di prestazioni corrispettive e non di mera quota associativa, gravasse sul consorzio la prova dell'adempimento; ulteriore violazione degli artt. 1137 e 2377 c.c. per le medesime ragioni del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli sostanzialmente sovrapponibili, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha affermato che, nei consorzi di urbanizzazione, in assenza di una disciplina statutaria specifica sulle impugnazioni delle delibere, si applica per analogia la disciplina desumibile dalle norme su comunione e condominio; di conseguenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera posta a base del credito abbia perso efficacia per sospensione dell'esecuzione o per annullamento intervenuto nel frattempo, anche se la relativa sentenza non sia passata in giudicato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    La disciplina dell'impugnazione delle delibere condominiali viene richiamata in via analogica per i consorzi di urbanizzazione quando lo statuto non regoli la materia; l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta se la delibera posta a base del credito ha perso efficacia per sospensione o annullamento giudiziale sopravvenuto.

  • art. 2377 c.c.

    È richiamato come norma che, in chiave analogica, supporta la possibilità di far valere l'invalidità della deliberazione base del credito anche quando la sentenza di annullamento non sia ancora passata in giudicato.

  • art. 1460 c.c.

    È invocato dai ricorrenti quale eccezione di inadempimento rispetto alla pretesa remunerazione dei servizi consortili; la Corte non decide sul punto perché il motivo viene assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni gravava sul consorzio creditore; la censura resta assorbita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge dedotti con il ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per censurare il vizio motivazionale oltre alla violazione di legge.

  • art. 1137, secondo comma, c.c.

    È richiamato per il principio secondo cui la sospensione dell'esecuzione della delibera incide sulla possibilità di pretenderne gli effetti economici in sede monitoria.

Massime di principio

  • Nei consorzi di urbanizzazione, se lo statuto non disciplina le impugnazioni delle delibere, la relativa disciplina va ricavata in via analogica dalle norme su comunione e condominio.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su una delibera, il giudice deve verificare se il titolo deliberativo abbia perso efficacia per effetto di sospensione o annullamento giudiziale sopravvenuto; in tal caso l'opposizione va accolta.
  • L'annullamento della delibera posta a base del credito è rilevante anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato, perché il credito monitorio non può reggere su un titolo già travolto da altra decisione giudiziale.
  • Quando il credito azionato deriva direttamente da un deliberato collettivo poi invalidato, la relativa invalidità può essere fatta valere nell'opposizione al decreto ingiuntivo, senza che sia decisiva la sola definitività formale della delibera.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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