Cassazione Penale, Sentenza n. 17696/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva accolto l'appello proposto dall'imputato contro il provvedimento del G.u.p. che aveva negato il permesso di colloquio con il figlio di tre anni. Il Procuratore contestava l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., sostenendo che i provvedimenti che autorizzano o negano colloqui non sono ordinanze in materia di misure cautelari appellabili (ma atti di natura amministrativa o, comunque, non appellabili), e che il Tribunale aveva erroneamente applicato per analogia l'art. 310; inoltre rilevava che le valutazioni sull'interesse del minore rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i provvedimenti che concedono o negano i permessi di colloquio durante la custodia cautelare in carcere hanno natura giurisdizionale e sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost., ma non sono appellabili ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Poiché il Tribunale aveva ammissibilmente applicato per analogia l'art. 310, la Cassazione ha rilevato che tale estensione analogica dei mezzi di impugnazione è inammissibile per il principio di tassatività degli strumenti di impugnazione (art. 568 c.p.p.). Ne è conseguito che l'appello ex art. 310 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; la Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. d) c.p.p.
Norme richiamate
La norma riguarda le ordinanze in materia di misure cautelari personali; la Corte ha affermato che non si applica ai provvedimenti che concedono o negano permessi di colloquio, quindi non può essere estesa per analogia per rendere appellabili tali provvedimenti.
art. 284 cod. proc. pen., commi 2 e 3
Provvedimenti che impongono limiti o divieti alla comunicazione nell'ambito degli arresti domiciliari sono stati ritenuti nella giurisprudenza appellabili ex art. 310 poiché introducono specifiche limitazioni della libertà personale; tuttavia la Corte distingue questi provvedimenti dai permessi di colloquio in carcere.
art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Stabilisce che, dopo la pronuncia di primo grado, i colloqui sono autorizzati dal direttore dell'istituto; nel corso delle indagini e fino al primo grado sono autorizzati dall'autorità giudiziaria che procede.
art. 18 legge 26 luglio 1975 n. 354
fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4
Attribuisce la competenza a decidere sui permessi di colloquio all'autorità giudiziaria che procede durante le indagini e fino al primo grado; la Corte lo utilizza per affermare la natura giurisdizionale delle decisioni sui colloqui.
Ha modificato la disciplina individuando l'autorità giudiziaria che provvede in specifiche ipotesi (presidente se collegiale, GIP prima dell'esercizio dell'azione, PM in caso di direttissimo ecc.), richiamata nella motivazione per chiarire competenze.
art. 111 Cost., comma 7
Riconosce la giustiziabilità dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale; la Corte lo invoca per affermare che i dinieghi/concessioni di colloquio sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: non è consentita un'interpretazione analogica che estenda i rimedi straordinari o i mezzi di impugnazione previsti dal codice oltre i casi espressamente indicati dal legislatore.
art. 620, lett. d) cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione l'annullamento senza rinvio degli atti quando sussistono i presupposti; la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per inammissibilità dell'appello.
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Riferita nella giurisprudenza citata: la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero nell'istanza di autorizzazione al colloquio può dare luogo a nullità assoluta; la Corte rileva l'obbligo di acquisire il parere del PM nel procedimento.
Massime di principio
- I provvedimenti che concedono o negano permessi di colloquio durante la custodia cautelare in carcere hanno natura giurisdizionale e sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost.), ma non sono appellabili ai sensi dell'art. 310 c.p.p.
- L'art. 310 c.p.p. riguarda le ordinanze in materia di misure cautelari personali (ad es. limiti aggiuntivi imposti nell'arresto domiciliare ai sensi dell'art. 284) e non può essere esteso per analogia per consentire l'appello contro i dinieghi/concessioni di colloqui carcerari, per il principio di tassatività degli strumenti di impugnazione (art. 568 c.p.p.).
- Il rimedio corretto contro un diniego di colloquio è il ricorso per Cassazione per violazione di legge, non l'appello ex art. 310; un giudice che ammetta l'appello per analogia può vedere la sua decisione annullata in sede di legittimità.
- Il giudice che decide sulle istanze di colloquio deve acquisire il parere del pubblico ministero; la mancata partecipazione o acquisizione del parere può comportare nullità del provvedimento.
- Quando la questione coinvolge l'interesse del minore e posizioni di competenza del Tribunale per i minorenni, ciò non elimina la giurisdizionalità della decisione sul permesso di colloquio, ma impone cautela: il giudice ordinario deve evitare di sostituirsi al Tribunale per i minorenni nelle valutazioni di merito che sono di competenza esclusiva di quest'ultimo.
- Per il difensore o per il pubblico ministero: impugnare l'eventuale diniego o concessione di colloquio mediante i rimedi previsti (Cassazione) e, se viene proposto un appello errato ex art. 310, eccepirne l'inammissibilità per difetto di presidio normativo.
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