Cassazione Penale, Sentenza n. 29830/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Matera che aveva rigettato l'istanza di dissequestro di una trattrice appartenente a Carmelo Mazzotta. Il mezzo era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo perché ritenuto utilizzato per l'illecito smaltimento di rifiuti (mandarini) contestato nell'ambito dell'azienda agricola del figlio Giovanni. Il ricorrente denunciava: (i) motivazione carente e apparentemente non aderente alle prove, perché il giudice del rinvio avrebbe trascurato/contraddetto le dichiarazioni rese in indagine difensiva dall'informatore Vincenzo Berardi, che attestavano lo smaltimento tramite ditta autorizzata; (ii) travisamento delle dichiarazioni di Gianpaolo Arcuri, erroneamente attribuite all'azienda del figlio anziché a quella del padre, con conseguente errata valutazione dell'essenzialità della trattrice per l'azienda del figlio e della probabilità di reiterazione dell'illecito; (iii) carenza di motivazione anche sulla questione del terzo in buona fede e sulla posizione sostanziale del ricorrente nel procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo) ritenendo la motivazione del Tribunale meramente apparente e affetta da vizi logici e incongruenze fattuali. Ha rilevato che le dichiarazioni dell'informatore Berardi erano state omesse o malvalutate nonostante trovassero riscontro in documentazione fiscale e che le dichiarazioni di Arcuri erano state travisate nella loro attribuzione aziendale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Matera per nuovo esame, richiedendo una motivazione adeguata e coerente ancorata agli elementi probatori.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a), n. 2
art. 256, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 152 del 2006
La norma è stata richiamata come fondamento del contestato reato di illecito smaltimento di rifiuti, che ha giustificato il sequestro preventivo del mezzo in quanto utilizzato per commettere l'illecito.
codice di procedura penale, art. 321, comma 1 e comma 2
art. 321, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata si era limitata a fondare il sequestro sul primo comma (misure cautelari reali), senza motivare adeguatamente eventuale richiamo al secondo comma (confiscabilità), con conseguente censura per violazione del principio del contraddittorio quando la ratio decidendi veniva variata rispetto al giudizio precedente.
codice di procedura penale, art. 627, comma 3
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per criticare la mancata motivazione sulle dichiarazioni dell'informatore Berardi, cassazione precedente aveva rilevato la necessità di pronunciarsi su tale elemento di novità.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto integrata la violazione di legge prevista da questa norma a causa della motivazione meramente apparente, priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza richiesti per i provvedimenti cautelari reali.
d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con modifiche, L. 18/12/2020, n. 176
Citata in relazione alla trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; non incide direttamente sulla decisione di merito sul sequestro.
Massime di principio
- La concessione o revoca del dissequestro di un bene vincolato a misure cautelari reali richiede una motivazione chiara e coerente, specificamente ancorata alle prove e agli elementi di novità prodotti dalla difesa; motivazioni congetturali o basate su travisamenti di fatto sono censurabili in cassazione.
- Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive (es. informatori o dipendenti) devono essere considerate e valutate esplicitamente: se supportate da documentazione (es. documentazione fiscale), il giudice deve motivare perché le ritiene non sufficienti a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari.
- L'attribuzione errata di dichiarazioni a persone o aziende diverse da quelle effettive (travisamento dei fatti) può compromettere radicalmente la motivazione del provvedimento cautelare e comportare annullamento e rinvio.
- Il giudice non può cambiare la ratio decidendi (per es. fondare il provvedimento su diversa causa di sequestro/confisca) senza rispettare il principio del contraddittorio; eventuali diverse qualificazioni giuridiche del vincolo cautelare richiedono adeguata partecipazione delle parti e motivazione.
- La mera condizione di indagato del richiedente non esclude l'obbligo per il giudice di esaminare nel dettaglio la posizione soggettiva (es. terzo in buona fede) e di motivare l'esito di tale valutazione in relazione alle esigenze cautelari.
- In sede di giudizio di rinvio il tribunale deve fornire un itinerario logico e comprensibile che colleghi i fatti, le prove e le conclusioni; l'assenza di tale percorso espone il provvedimento a annullamento per vizio della motivazione.
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