Cassazione Penale, Sentenza n. 38340/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per aver ritenuto il Tribunale di appello attendibile la dichiarazione della parte offesa e per aver valorizzato in modo erroneo un video ripreso dall'auto dell'imputato, contestando che la sentenza di appello avrebbe interpretato il video sulla base di impressioni del giudice e in contrasto con la versione della parte civile. In sostanza si contesta la valutazione della prova dichiarativa e la ricostruzione fattuale ricavata dal filmato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (lett. e) e comma 2-bis) che limita l'ammissibilità dei motivi di cassazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, escludendo la prospettazione di meri vizi di motivazione. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) perché la riforma operata dal Tribunale di appello si è fondata su una diversa fonte di prova documentale (il video) non valutata in primo grado e non sulla stessa prova dichiarativa; pertanto la mancata rinnovazione è legittima. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori), nonché al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
La Corte ha applicato la limitazione di ammissibilità dei motivi di cassazione per le sentenze d'appello su reati di competenza del Giudice di Pace: sono inammissibili i rimedi fondati su meri vizi di motivazione, salvo i motivi espressamente indicati dalle lett. a), b) e c).
comma 2-bis art. 606 c.p.p. e art. 39-bis d.lgs. 274/2000 (d.lgs. 11/2018)
Richiamati per precisare la nuova disciplina resa applicabile alle sentenze di appello adottate dopo l'entrata in vigore delle modifiche, confermando l'inammissibilità delle doglianze che consistono in vizi di motivazione.
Norma invocata dal ricorrente (valutazione dell'attendibilità della parte offesa). La Corte ha precisato che la presunta violazione dell'art. 192 non può essere utilizzata per aggirare i limiti di ammissibilità del ricorso ex art. 606 mediante la lett. c), perché ciò configurerebbe una censura di merito non consentita.
art. 603 c.p.p. (e comma 3-bis)
Richiamato nella discussione sull'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria. La Corte ha rilevato che l'obbligo di rinnovazione sussiste quando la riforma poggia sulla stessa prova dichiarativa; quando invece l'appello valorizza una prova documentale nuova (es. video), la rinnovazione non è necessaria.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la esigenza che il motivo sia enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione; contesto formale sul modo di proporre il ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiami normativi su trattazione)
Normativa emergente richiamata in relazione alla trattazione con intervento delle parti su richiesta del difensore, ai sensi delle disposizioni emergenziali e delle successive proroghe.
Richiamato in riferimento alla liquidazione delle spese della parte civile: la Corte ha confermato che la parte civile ha diritto alle spese nel giudizio di legittimità anche se non intervenuta in udienza purché abbia depositato memorie che abbiano contribuito alla decisione.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace sono spesso inammissibili se si limitano a censurare la motivazione o la valutazione di attendibilità delle prove dichiarative: occorre verificare se il motivo rientra nelle eccezioni tassative dell'art. 606 c.p.p.
- La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. (attendibilità del dichiarante) non può essere agganciata per superare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; tentativi di convertire una censura di merito in una violazione di legge sono di solito rigettati.
- L'obbligo di rinnovare l'istruttoria (nuova escussione della parte) sussiste quando la riforma della decisione si fonda sulla stessa prova dichiarativa ritenuta inattendibile in primo grado; se la Corte d'appello si fonda su una prova documentale nuova (es. video, referto medico, intercettazioni), la rinnovazione non è necessaria.
- La reinterpretazione in sede di cassazione del motivo di ricorso (operata dalla Procura o dalla Corte stessa) non autorizza automaticamente l'accoglimento: il motivo deve essere sufficientemente specifico e spetta al ricorrente formulare i temi di gravame.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni (Cassa delle ammende) e alla rifusione delle spese della parte civile anche se questa non ha partecipato all'udienza, purché abbia comunque contribuito con atti scritti.
- In casi analoghi, valutare sempre se l'impugnazione mette in discussione il giudizio di fatto (inammissibile) o deduce profili di diritto espressamente previsti come ammissibili dall'art. 606 c.p.p.; orientare il ricorso su questioni di diritto specifiche aumenta le chance di ammissibilità.
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