Cassazione Civile, Ordinanza n. 01789/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi dall'amministrazione finanziaria su tre decreti ingiuntivi, nei quali erano richiamate fideiussioni prestate a garanzia di rapporti di finanziamento della banca. La banca aveva impugnato gli avvisi e la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile il principio di alternatività IVA/registro perché le fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi erano collegate a operazioni imponibili IVA. La CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, escludendo l'applicazione dell'art. 22 TUR per asserita mancanza di coincidenza soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato, sul rilievo che la fideiussione non sarebbe un contratto trilaterale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per travisamento dei fatti e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione su un presupposto fattuale errato; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe spostato il tema dalla tassazione delle fideiussioni enunciate all'inapplicabilità dell'art. 22 TUR; 3) violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986, dell'art. 6 della Tariffa parte I e dell'art. 1936 c.c., sostenendo che la fideiussione, se enunciata in un decreto ingiuntivo, è soggetta a imposta di registro proporzionale dello 0,50% e che il fatto che il decreto sia soggetto a IVA non estende alla fideiussione il regime di alternatività IVA/registro.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato la banca, rimasta intimata, alle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione. La ratio decisiva è stata che la fideiussione, anche se enunciata in un decreto ingiuntivo, resta autonomamente soggetta a imposta di registro proporzionale; la coincidenza soggettiva richiesta dall'art. 22 TUR va intesa nel senso che le parti dell'atto enunciato siano presenti anche nell'atto enunciante, senza che sia impedito che in quest'ultimo partecipi anche un terzo, come il debitore principale nel procedimento monitorio. Il principio di alternatività IVA/registro non si estende automaticamente all'atto enunciato, poiché l'imposta di registro valorizza l'autonoma rilevanza dei singoli negozi.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
richiamato in relazione al contenuto motivazionale della sentenza tributaria.
invocato nel primo motivo per lamentato travisamento della prova.
invocato nel secondo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"
si applica quando l'atto enunciato è intervenuto tra le stesse parti dell'atto enunciante; la presenza di un terzo nell'atto enunciante non esclude la coincidenza soggettiva richiesta, purché le parti dell'atto enunciato siano presenti anche nell'atto che lo enuncia.
il principio di alternatività IVA/registro non determina automaticamente l'applicazione della registrazione in misura fissa all'atto enunciato quando questo è autonomamente soggetto a imposta di registro.
art. 6 Tariffa, Parte I, d.P.R. 131/1986
la fideiussione enunciata è assoggettata all'imposta proporzionale dello 0,50%.
richiamato per la nozione civilistica di fideiussione quale garanzia personale verso il creditore.
menzionato solo per escludere che nel caso fosse stato dedotto o risultasse il regime di esenzione riferibile a specifiche operazioni finanziarie.
le censure non riproposte in appello si intendono rinunciate; perciò non occorrevano ulteriori accertamenti sul criterio di calcolo dell'imposta.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, il requisito della "stessa parte" va verificato con riguardo alle parti dell'atto enunciato che devono essere presenti anche nell'atto enunciante; la presenza nell'atto enunciante di un soggetto ulteriore rispetto alle parti dell'atto enunciato non esclude l'enunciazione.
- La fideiussione, pur avendo natura accessoria sul piano civilistico, conserva autonoma rilevanza tributaria ai fini dell'imposta di registro e non segue automaticamente il regime fiscale dell'atto cui accede o dell'atto in cui è enunciata.
- L'enunciazione di una fideiussione in un decreto ingiuntivo ne consente la tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 6 Tariffa Parte I d.P.R. 131/1986, senza che operi di per sé il principio di alternatività IVA/registro.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta una motivazione sintetica o non condivisibile, essendo richiesta un'anomalia radicale della motivazione.
- Le censure e difese non riproposte in appello si intendono rinunciate e non possono fondare ulteriori verifiche nel giudizio di legittimità.
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