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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2642/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Amato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con finalità di cessione). La droga (cocaina) è stata rinvenuta in più luoghi: nel furgone Fiat Ducato di proprietà del ricorrente, nel veicolo di Pillo Angelo, nell'abitazione e nel box; complessivamente erano ricavabili 209 dosi. In appello era stata disposta la restituzione del solo telefono cellulare, mentre furono confermate la condanna e la confisca del furgone e della somma di euro 3.890,00 rinvenuta in casa. Il ricorrente impugnava (i) la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (lieve entità), sostenendo che ogni imputato deteneva modico quantitativo separato; (ii) la illegittimità della confisca del denaro per supposta provenancea lecita; (iii) il mancato supporto motivazionale per la confisca del veicolo, richiedendo prova di un collegamento stabile con l'attività criminosa.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato in gran parte il ricorso, confermando la condanna e la gran parte delle statuizioni di merito: ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, alla luce del quantitativo, della purezza, delle modalità di confezionamento e dell'uso di un mezzo commerciale; ha altresì ritenuto legittima la confisca della somma di 3.890 euro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 richiamante l'art. 240-bis c.p.p., per sproporzione rispetto ai redditi e per mancata giustificazione credibile. Tuttavia, ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del furgone Fiat Ducato, ritenendo la motivazione insufficiente a provare un "collegamento stabile" o un uso non occasionale del veicolo per l'attività di spaccio; ha annullato quel punto della sentenza e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. La dichiarazione di responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 309/90

    Distinzione tra comma 1 (detenzione illecita con finalità di cessione) e comma 5 (lieve entità): la Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 e non il comma 5, effettuando una valutazione complessiva degli indici (quantitativo, purezza, modalità di confezionamento, uso di mezzo commerciale) e ritenendo che non sussistesse la lieve entità.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/90

    Norma richiamata per la confisca dei beni nella disponibilità del condannato; applicata per giustificare la confisca della somma di denaro in presenza di sproporzione e mancanza di giustificazione credibile.

  • art. 100 d.P.R. 309/90

    Richiamato tra le disposizioni rilevanti in materia di misure e sequestri connessi ai reati in materia di stupefacenti (utilizzato nel quadro argomentativo sulla confisca), senza citazione testuale nel provvedimento.

  • art. 240 e art. 240-bis c.p.p.

    Art. 240-bis (cd. confisca "allargata") è stato richiamato come principio che consente la confisca di beni sproporzionati rispetto ai redditi del nucleo familiare in assenza di giustificazione credibile; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio alla somma sequestrata.

Massime di principio

  • Quando la droga è rinvenuta in più luoghi, il giudice valuta la disponibilità congiunta mediante un giudizio complessivo su elementi indiziari (quantitativo, confezionamento, purezza, mezzi utilizzati); la mera presenza di similitudini materiali non obbliga a ritenere quantità 'modiche' separatamente detenute.
  • L'accertamento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici normativamente rilevanti; la mera esistenza di parti di sostanza o confezionamenti simili non è sufficiente se altri elementi indicano finalità di spaccio.
  • La confisca del denaro (cd. confisca 'allargata') può essere disposta se il valore dei beni è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e non viene fornita una giustificazione credibile sulla loro provenienza; la motivazione deve mostrare il confronto con i redditi del nucleo e parametri verificabili.
  • Per la confisca facoltativa di veicoli usati per trasporto di stupefacenti è necessario dimostrare un collegamento stabile e non occasionale tra il veicolo e l'attività criminosa; l'accertamento richiede elementi specifici sull'uso ripetuto o sistematico del mezzo (es. precedenti impieghi, progettualità nell'uso, modalità di occultamento persistenti).
  • In appello e in legittimità il giudice deve esprimere motivazioni concrete e collegamenti logici per ciascuna misura patrimoniale o qualificazione del fatto: carenze motivazionali specifiche sulle misure patrimoniali (es. confisca veicolo) possono comportare annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.

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