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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18265/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso della società distributrice, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato l'illegittima occupazione del fondo, ordinato la rimozione dell'elettrodotto e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa dal proprietario di un fondo contro la società distributrice di energia elettrica per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'installazione di un elettrodotto sopra il proprio terreno, con sconfinamento di un palo di sostegno all'interno della proprietà, la rimozione del manufatto, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, limitando il risarcimento ai danni da occupazione senza titolo e all'abbattimento di alcune piante. In appello, gli eredi dell'originario attore hanno ottenuto la riforma della decisione, con accertamento dell'occupazione illegittima, ordine di rimozione dell'elettrodotto e condanna al risarcimento dei danni. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nelle more del giudizio l'elettrodotto era stato autorizzato in sanatoria e dichiarato di pubblica utilità da un decreto regionale prodotto con memoria di replica ex art. 190 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione delle norme che disciplinano l'efficacia della sopravvenuta autorizzazione e della dichiarazione di pubblica utilità, lamentando che la Corte d'appello non ne avesse tratto le conseguenze sulla statuizione di rimozione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il documento era stato prodotto tardivamente con memoria di replica, atto che non può contenere nuovi documenti né nuove questioni; conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo, che presupponeva proprio l'ammissibilità di quella produzione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può fondarsi su un documento tardivamente prodotto e quindi processualmente inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge resta assorbita quando presuppone la valutazione di un documento la cui produzione è stata legittimamente esclusa.

  • art. 190 c.p.c.

    La memoria di replica non consente la produzione di nuovi documenti né la formulazione di nuove eccezioni o questioni.

  • art. 345 c.p.c.

    Il documento richiamato avrebbe potuto, al più, essere valutato nel giudizio di appello se prodotto nei limiti di ammissibilità delle nuove produzioni.

  • art. 4 della legge n. 2248 del 1865 — all. E

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia della sopravvenuta autorizzazione e della dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 13 del d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione di pubblica utilità avrebbe inciso sulla legittimità dell'ordine di rimozione.

  • art. 17 della Legge regionale n. 16 del 22 giugno 2017

    Norma regionale posta a base della successiva autorizzazione in sanatoria dell'elettrodotto.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La memoria di replica ex art. 190 c.p.c. non è sede idonea per introdurre nuovi documenti, nuove eccezioni o nuove questioni; la loro produzione è processualmente inammissibile e il giudice non è tenuto a valutarle.
  • Un motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando il fatto dedotto risulta supportato solo da un documento tardivamente prodotto e dunque inutilizzabile nel giudizio.
  • La censura di violazione di legge che presupponga l'esame di un documento la cui produzione sia stata legittimamente esclusa resta assorbita se la preclusione sulla prova documentale impedisce di verificare il presupposto fattuale invocato.
  • Nel giudizio di legittimità, la tardività della produzione documentale può precludere ogni effetto sostanziale di provvedimenti sopravvenuti invocati dalla parte ricorrente per sovvertire l'esito del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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