Cassazione Civile, Ordinanza n. 33657/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione contro una delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria e una sanzione interdittiva accessoria per insider trading, ritenendo di aver comunicato a terzi un'informazione privilegiata relativa a un'operazione societaria. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con memoria, l'intervenuto giudicato penale esterno di assoluzione irrevocabile 'perché il fatto non sussiste' sui medesimi fatti storici posti a base dell'illecito amministrativo, sostenendo che ciò impedisse la prosecuzione del procedimento sanzionatorio per effetto del ne bis in idem di matrice convenzionale ed europea. La Consob ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la questione del giudicato penale sopravvenuto, ritenendola deducibile in sede di legittimità perché formatasi dopo la chiusura del giudizio di merito. Ha affermato che, poiché il procedimento penale si era concluso con assoluzione piena per gli stessi fatti, il divieto di ne bis in idem impediva la prosecuzione dell'accertamento dell'illecito amministrativo. Ha quindi cassato la sentenza di rigetto, deciso nel merito e annullato il provvedimento sanzionatorio Consob. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate integralmente per il fatto sopravvenuto.
Norme richiamate
comma 1, lettera b); comma 4
la sanzione per abuso di informazione privilegiata, pur formalmente amministrativa, è considerata sostanzialmente penale ai fini del ne bis in idem
sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, travolta insieme alla sanzione principale per effetto del giudicato penale assolutorio sui medesimi fatti
art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998
reato penale corrispondente ai medesimi fatti storici contestati in sede amministrativa
art. 50 CDFUE
osta alla prosecuzione del procedimento amministrativo sanzionatorio quando sui medesimi fatti vi sia assoluzione penale definitiva piena
art. 52 CDFUE
non opera alcuna limitazione al principio del ne bis in idem nel caso di assoluzione penale piena 'perché il fatto non sussiste'
indica la trattazione camerale del ricorso
art. 117 Cost.
non richiede ulteriori questioni di legittimità costituzionale nel caso in cui sia applicato direttamente l'art. 50 CDFUE
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato come parametro del ne bis in idem, ma nel caso concreto prevale il rilievo dell'assoluzione penale definitiva
Massime di principio
- Il giudicato penale assolutorio sopravvenuto, formatosi dopo la chiusura del giudizio di merito, è deducibile per la prima volta in cassazione quale fatto impeditivo della prosecuzione del giudizio amministrativo sanzionatorio sui medesimi fatti.
- Quando un procedimento penale si conclude con sentenza definitiva di assoluzione piena ('perché il fatto non sussiste') per gli stessi fatti storici posti a base della sanzione amministrativa, opera integralmente il divieto di ne bis in idem e il procedimento amministrativo non può proseguire.
- Le sanzioni amministrative Consob previste per l'abuso di informazione privilegiata possono assumere natura sostanzialmente penale ai fini del controllo convenzionale e unionale sul cumulo sanzionatorio.
- In presenza di assoluzione penale irrevocabile sui medesimi fatti, il giudice deve arrestare l'accertamento dell'illecito amministrativo e può decidere nel merito annullando il provvedimento sanzionatorio, senza necessità di rinvio.
- L'applicazione diretta dell'art. 50 CDFUE rende superflue ulteriori questioni di contrasto con norme interne o di legittimità costituzionale quando non vi sia spazio per una limitazione ai sensi dell'art. 52 CDFUE.
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