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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42361/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva escluso la recidiva contestata e aveva riconosciuto le attenuanti generiche, deducendo: 1) errore nell'applicazione dell'art. 168 c.p. e travisamento delle risultanze del casellario giudiziale, poiché la Corte avrebbe ritenuto estinte per effetto di esito positivo dell'affidamento in prova tutte le pregresse condanne indicate nei numeri 1), 2), 3) e 5) del casellario, mentre dal certificato risultano positive solo le nn. 3) e 5); 2) errata applicazione dell'art. 99, quarto comma, c.p. perché, se fosse riconosciuta la recidiva, avrebbe dovuto aumentarsi la pena del reato più grave di due terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non rientrante nei motivi consentiti. Ha ritenuto che il Procuratore generale abbia prospettato un vizio di travisamento della prova senza dimostrare la decisività dell'elemento dedotto dal casellario; ha ricordato che la verifica della recidiva non si fonda su un mero riscontro formale dei precedenti ma richiede valutazione della riprovevolezza e della pericolosità del reo secondo parametri consolidati (Sez. U., Calibè). Per tali ragioni non ha esaminato il secondo motivo, ancorato all'accoglimento del primo. Di fatto la sentenza impugnata, che aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Riferita nella contestazione in relazione agli effetti dell'affidamento in prova sul computo dei precedenti: il ricorrente sostiene che la Corte d'appello abbia errato nella valutazione dell'estinzione degli effetti penali delle pregresse condanne, mentre la Cassazione osserva che la questione assume rilievo solo se il travisamento risultasse decisivo per l'esito sulla recidiva

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma che prevede l'aumento della pena del reato più grave nei casi di recidiva. Il Procuratore generale deduceva che, se fosse stata riconosciuta la recidiva, la pena doveva essere aumentata di due terzi; la Corte non ha esaminato il punto perché ha dichiarato inammissibile il motivo principale che avrebbe giustificato l'aumento

  • art. 47, comma 12, L. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamata per l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale e per l'effetto estintivo degli obblighi; la questione rilevava ai fini di stabilire se determinate condanne fossero coperte dall'esito positivo dell'affidamento

  • Sez. U., n. 35378 del 27/05/2010, Calibè

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la recidiva richiede la dimostrazione che la reiterazione del fatto sia indice effettivo di riprovevolezza e pericolosità dell'autore, considerando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità, e altri parametri individualizzanti

  • Giurisprudenza su travisamento della prova (es. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022; Sez. 5, n. 48040 del 02/07/2019)

    Principi richiamati circa il vizio di travisamento della prova: per essere sindacabile in cassazione il travisamento deve essere dimostrato nelle sue componenti (individuazione dell'atto, elemento fattuale incompatibile, prova della verità del dato, e dimostrazione della decisività dell'errore) e deve incidere in maniera decisiva sulla coerenza logico-motivazionale della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per contestare con successo in Cassazione un provvedimento che esclude la recidiva occorre dimostrare che l'errore di fatto o di interpretazione delle risultanze (es. casellario) sia decisivo per l'esito della decisione: non è sufficiente indicare discrepanze formali
  • La recidiva non si accerta automaticamente sulla base dei soli precedenti: il giudice deve valutare la riprovevolezza e la pericolosità del comportamento alla luce di parametri oggettivi e soggettivi (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, ecc.)
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente: a) individua l'atto processuale, b) indica il dato incompatibile con la motivazione, c) prova l'effettiva esistenza e veridicità del dato, d) dimostra la decisività dell'errore rispetto all'impianto motivazionale
  • Se l'estinzione degli effetti di precedenti provvedimenti è dedotta in base a benefici (es. esito positivo di affidamento in prova), va provato con chiarezza quali condanne siano effettivamente ricomprese e quali no; dubbi o interpretazioni non decisive non giustificano la censura in cassazione
  • Quando la recidiva è riconosciuta, si applicano automaticamente le conseguenze normative (es. aumento della pena ai sensi dell'art. 99, comma 4); ma l'eventuale richiesta di adeguamento della pena è consequenziale all'accertamento della recidiva e non viceversa
  • In sede di legittimità la Corte non reinterpreta liberamente le prove di merito: il controllo è limitato a verificare la completezza, la coerenza e la logicità della motivazione e l'esistenza effettiva degli elementi probatori su cui il giudice si è fondato

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