Cassazione Penale, Ordinanza n. 19112/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terza interessata)
La controversia
La società di leasing, indicata come proprietaria di un'autovettura concessa in noleggio a lungo termine e poi definitivamente confiscata in prevenzione nei confronti di un terzo, chiedeva la revoca della confisca limitatamente al bene di sua asserita proprietà. Il tribunale di Salerno rigettava l'istanza ritenendo, da un lato, che la sentenza penale di cognizione che aveva disposto il dissequestro non fosse definitiva e, dall'altro, che la documentazione prodotta non consentisse una autonoma verifica del diritto di proprietà. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) che il tribunale aveva in realtà applicato il modello della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011, che presuppone l'irrevocabilità del titolo, anziché il procedimento di esecuzione ex art. 676 c.p.p., che in caso di contestazione sulla proprietà imporrebbe la rimessione al giudice civile; 2) vizio di motivazione, sostenendo che la proprietà del veicolo risultasse chiaramente dai documenti depositati.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, ma come opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, c.p.p. Ha rilevato che la confisca di prevenzione del veicolo era definitiva e che la società, quale terza pretermessa, poteva agire con incidente di esecuzione per ottenere la revoca parziale della confisca sul bene di sua proprietà. Poiché il tribunale aveva deciso irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. invece che con provvedimento de plano seguito da opposizione, la Corte ha escluso che tale irregolarità potesse privare la parte del doppio grado di merito. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso, davanti al giudice competente in sede di opposizione.
Norme richiamate
indica che contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano è proponibile opposizione davanti allo stesso giudice; il ricorso va riqualificato come opposizione quando investe un provvedimento che avrebbe dovuto seguire tale schema.
richiama, in materia di confisca, il procedimento di esecuzione e il rinvio alle forme dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
disciplina l'udienza camerale nel procedimento di esecuzione, ma nel caso concreto la sua applicazione è stata ritenuta irrituale perché doveva procedersi prima de plano e poi, eventualmente, in opposizione.
citato dalla ricorrente come modello non applicabile al caso, in quanto presupporrebbe l'irrevocabilità del titolo posto a base dell'istanza.
Massime di principio
- In tema di confisca di prevenzione definitiva, il terzo che si assuma proprietario del bene confiscato e non abbia partecipato al procedimento di prevenzione è una terza pretermessa e deve far valere le proprie ragioni mediante incidente di esecuzione volto alla revoca, anche parziale, della confisca limitatamente al bene rivendicato.
- Quando il giudice dell'esecuzione provvede irritualmente trattando l'istanza nelle forme dell'udienza camerale anziché con ordinanza de plano seguita, se del caso, da opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., il mezzo di impugnazione va comunque ricondotto allo schema corretto dell'opposizione all'esecuzione.
- L'irritualità della trattazione non può risolversi in un pregiudizio per la parte interessata, la quale non può essere privata della possibilità di un pieno riesame di merito davanti al giudice dell'opposizione, distinto dal giudice di legittimità.
- In presenza di una confisca di prevenzione già definitiva, la verifica della posizione del terzo proprietario va fatta nell'incidente di esecuzione, che costituisce il rimedio ordinario per ottenere la restituzione del bene o la revoca parziale della confisca.
Come è indicizzato
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