Cassazione Civile, Ordinanza n. 10409/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva da una serie di contratti di collaborazione professionale stipulati tra il 2007 e il 2015 per attività svolta presso un laboratorio universitario. La lavoratrice sosteneva che i rapporti, pur formalmente qualificati come autonomi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, celassero in realtà un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto a differenze retributive, compensi per lavoro straordinario e ulteriori conseguenze risarcitorie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita mancata valutazione delle prove e travisamento della prova relativa alla frequenza della scuola di specializzazione; 3) violazione dell'art. 1388 c.c. per avere la Corte territoriale svalutato il ruolo direttivo delle coordinatrici non dipendenti dell'ente; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su motivi di appello relativi al pubblico impiego, alle circolari del rettore, alla continuità della prestazione, a ferie e assenze; 5) violazione degli artt. 2094 c.c. e 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato i criteri di qualificazione del rapporto subordinato e di illegittimità dei contratti di collaborazione reiterati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo chiaro, articolato e fondato su principi di legittimità, quindi non era affetta da vizio di motivazione apparente o assente. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulle prove, sul travisamento probatorio e sull'art. 1388 c.c., chiarendo che la Corte d'appello aveva compiuto un apprezzamento di fatto riservato al merito, valorizzando testimonianze e documenti, e che il coordinamento esercitato da soggetti non dipendenti dell'università non era sufficiente a dimostrare una subordinazione o un potere direttivo riferibile all'ente. Ha escluso inoltre l'omessa pronuncia, perché la Corte territoriale aveva deciso sulla domanda di accertamento della subordinazione, assorbendo logicamente le ulteriori censure. Infine ha confermato che, anche in presenza di contratti formalmente autonomi stipulati con una pubblica amministrazione, incombe sul lavoratore l'onere di provare in concreto la subordinazione; nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso tale requisito sulla base di elementi decisivi quali la flessibilità organizzativa, l'assenza di eterodirezione, la presenza in laboratorio legata anche a obiettivi professionali personali e la mancanza di inserimento rigido nei turni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di motivazione apparente o dell'omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, comprensibile e logicamente coerente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge sono state considerate infondate quando, in realtà, miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza o la diversa ponderazione del materiale probatorio.
art. 111 Cost.
La violazione del parametro costituzionale è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede una vera e propria mancanza grafica o un'apparenza meramente formale della motivazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti, mai acquisite o non introdotte dalle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice applica un regime legale di valutazione delle prove diverso da quello previsto, non già per il mero dissenso sulla loro ponderazione.
Il richiamo alla rappresentanza è stato ritenuto inconferente: l'assenza di formale dipendenza delle coordinatrici dall'ente escludeva che il loro potere organizzativo fosse riferibile al datore di lavoro pubblico.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione sulla domanda principale è logicamente incompatibile con le tesi difensive non accolte, purché la motivazione dia conto degli elementi decisivi.
La subordinazione va verificata in concreto, attraverso gli indici dell'eterodirezione e dell'inserimento nell'organizzazione datoriale, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti.
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
I contratti di collaborazione nella pubblica amministrazione non esonerano il lavoratore dall'onere di provare che il rapporto sia in realtà subordinato e abusivamente dissimulato.
art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
La dedotta illegittimità della collaborazione con la PA, anche se reiterata, conduce comunque alla necessità di accertare la subordinazione della prestazione ai fini della tutela invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti soltanto l'assenza materiale della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, non acquisite o abbia applicato un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
- Il travisamento della prova è configurabile solo come svista sul fatto probatorio in sé; non ricorre quando si contesti la mera interpretazione o il diverso peso assegnato dal giudice a una prova ritualmente acquisita.
- L'accertamento della subordinazione richiede una valutazione concreta degli indici di eterodirezione, inserimento nell'organizzazione e vincolo direttivo; la frequenza di indicazioni organizzative o di coordinamento non basta, da sola, a integrare il rapporto subordinato.
- Nelle collaborazioni con la pubblica amministrazione, anche se asseritamente abusive o reiterate, il lavoratore che invochi la natura subordinata del rapporto conserva l'onere di provarla secondo le ordinarie regole probatorie.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito decide sulla domanda principale con una motivazione che, per incompatibilità logica, esclude le tesi difensive ulteriori, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola deduzione.
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