Cassazione Civile, Ordinanza n. 29817/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento di un'associazione. In appello, il reclamante aveva sostenuto, in sostanza, che l'attività svolta dall'ente non avesse natura imprenditoriale e aveva cercato di produrre documentazione tecnica, in particolare una relazione redatta da un commercialista, ritenuta utile a dimostrare la propria tesi e a replicare alle valutazioni del curatore. La Corte d'appello aveva però rifiutato tale produzione, mentre aveva consentito al curatore di depositare note scritte contenenti rilievi anche sulla relazione non ammessa; poi aveva deciso il reclamo senza considerare la relazione dell'associazione. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la nullità della sentenza per mancata autorizzazione alla produzione di documenti essenziali, decisione fondata su documenti non autorizzati e violazione del contraddittorio; 2) la falsa applicazione dell'art. 2082 c.c.; 3) la nullità per motivazione insufficiente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittimo il modo di procedere del giudice di merito sotto il profilo del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha affermato che, nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento, la produzione documentale non è soggetta a una preclusione rigorosa come nel giudizio di verifica del passivo e che, nel caso concreto, la relazione tecnica prodotta dall'associazione era pertinente rispetto al thema decidendum. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva consentito al curatore di depositare una memoria scritta, ma aveva negato all'associazione pari possibilità difensiva, decidendo poi senza esaminare le contestazioni formulate nella relazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel rispetto del contraddittorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di regole processuali, tra cui il contraddittorio e il diritto di difesa.
è invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione imprenditoriale dell'attività svolta dall'ente; il motivo resta assorbito.
richiamato in relazione al fatto che il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non richiede l'indicazione di specifici motivi in senso pieno, ma deve comunque esporre fatti, ragioni e conclusioni.
art. 18, secondo comma, n. 4, l.fall.
la Corte ribadisce che l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti nel reclamo non è richiesta a pena di inammissibilità delle successive produzioni, secondo un'interpretazione non rigoristica del procedimento.
art. 1, comma 2, legge fallimentare
è richiamato come parametro per verificare i limiti dimensionali dell'assoggettabilità al fallimento, rispetto ai quali il fallito può dedurre e provare nuovi elementi anche in sede di reclamo.
è richiamato in comparazione con l'art. 18 l.fall., poiché nel giudizio di stato passivo i documenti devono essere indicati a pena di decadenza, diversamente dal reclamo fallimentare.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
è evocato per sottolineare che il giudice deve assicurare il rispetto del contraddittorio e adottare i provvedimenti opportuni se dalla sua violazione deriva lesione del diritto di difesa.
richiamato implicitamente nel riferimento ai mezzi di prova, quale regola generale sul riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'indicazione dei documenti e dei mezzi di prova nel ricorso non opera come preclusione assoluta: possono essere ammesse produzioni successive, in coerenza con la natura informale del procedimento e con l'ampliamento del potere istruttorio del collegio.
- Il giudice non può porre a fondamento della decisione documenti o relazioni di una parte e, al contempo, negare all'altra parte un effettivo e paritario contraddittorio su quegli stessi elementi, perché la violazione del diritto di difesa costituisce di per sé un vizio processuale rilevante.
- Quando la controversia ruota sulla natura imprenditoriale o meno dell'attività svolta dal soggetto reclamante, devono essere considerate le produzioni tecniche pertinenti offerte dalla parte, soprattutto se dirette a confutare gli elementi posti a base della dichiarazione di fallimento.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che denuncia la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa assorbe gli ulteriori motivi che investono il merito della qualificazione giuridica dei fatti o la motivazione della sentenza impugnata.
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