Cassazione Civile, Ordinanza n. 20019/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare il merito delle doglianze relative alla mancata ammissione della candidatura e alle questioni di legittimità costituzionale invocate. Ha escluso la liquidazione delle spese perché le controparti non hanno svolto attività difensiva in cassazione e ha precisato che non opera il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esenzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che si era presentato come candidato individuale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo ha impugnato davanti alla Corte di cassazione, in via diretta, le decisioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale che avevano respinto la sua candidatura e i conseguenti verbali degli uffici elettorali circoscrizionali. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale della normativa italiana sulla presentazione delle candidature al Parlamento europeo e ha chiesto l’inserimento della propria candidatura con il simbolo indicato nella scheda elettorale. La Corte ha rilevato però, in via preliminare, che il ricorso era improcedibile perché non era stato depositato con modalità telematiche, come imposto dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c. per gli atti successivi al 1° gennaio 2023, e perché non era stata depositata copia autentica delle decisioni impugnate, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che mancava prova rituale della notifica del ricorso alle controparti, ma tale ulteriore profilo non è stato decisivo perché l’improcedibilità è stata ritenuta assorbente.
Norme richiamate
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
deposito degli atti processuali e dei documenti [...] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche
Per i ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023 il deposito deve avvenire esclusivamente in via telematica; il deposito cartaceo o comunque non telematico determina improcedibilità.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare copia autentica del provvedimento impugnato; la mancanza non è sanata dall’acquisizione ufficiosa di copie informi da parte della cancelleria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2000
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il processo è esente.
È richiamato solo per osservare, in via incidentale, che la facoltà di stare in giudizio personalmente nelle controversie elettorali amministrative non implica deroga alle regole processuali del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto delle forme di deposito è presidiato da improcedibilità: il ricorso proposto in violazione dell’obbligo di deposito telematico non supera il vaglio preliminare.
- L’onere di depositare copia autentica dell’atto impugnato incombe sulla parte ricorrente e non può essere sostituito da acquisizioni informali o ufficiose della cancelleria.
- L’improcedibilità del ricorso prevale sul rilievo delle eventuali ulteriori cause di inammissibilità, che restano assorbite.
- La facoltà di difendersi personalmente, ove prevista in altri riti o giudizi, non esonera comunque dall’osservanza delle regole processuali proprie del giudizio di legittimità, compresi gli oneri di notifica e deposito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19903/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19909/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →