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Sentenza

Sentenza n. 393/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 05.05.2021, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Brancaleone; - del prodromico accertamento di violazione urbanistico – edilizia, prot. n. 2987 del 23.04.2021; - del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01, presentata dai ricorrenti in data 22.06.2021 e recepita in data 23.06.2021al Prot. n. 4471 del Comune di Brancaleone; nonché per la declaratoria: - dell'obbligo dell'Amministrazione Comunale di pronunciarsi con provvedimento espresso in relazione alla predetta istanza prot. n. 4471 del 23.06.2021;

Giustizia amministrativa202100466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute totalmente difformi dai titoli abilitativi, accertamento di violazione urbanistico-edilizia e asserito silenzio-rigetto su istanza di sanatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 2 del 5 maggio 2021, adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a un immobile costruito sulla base di titoli abilitativi comunali. Gli abusi contestati consistevano nell'aumento dell'altezza del fabbricato, nella modifica del tetto e realizzazione di tre piani, nell'aumento di volume, nel mancato pagamento degli oneri concessori e nell'incremento della superficie utile residenziale derivante dalla tamponatura delle verande. È stato inoltre impugnato il presunto silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 22-23 giugno 2021, qualificata dai ricorrenti come domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, nonché chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere espressamente. La domanda cautelare era stata respinta, anche in considerazione della possibile tardività dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno poi presentato una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa agli abusi contestati, chiedendo il rinvio della causa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione, poiché l'ordinanza era stata notificata ai destinatari il 7 maggio e il 4 giugno 2021, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 13 settembre 2021, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 41 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda contro il presunto silenzio-rigetto sull'istanza prot. n. 4471 del 23 giugno 2021. Dalla documentazione prodotta risultava infatti che l'istanza non era una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, bensì una SCIA in sanatoria ai sensi degli artt. 22 e 37 d.P.R. 380/2001, come dimostrato anche dal versamento della sanzione minima di 516 euro prevista dall'art. 37, comma 1. Per la SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, non si forma un silenzio-rigetto impugnabile: è necessario un provvedimento espresso, diretto sia alla verifica dei presupposti urbanistico-edilizi sia alla determinazione della sanzione effettivamente dovuta. Ha infine dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere sulla precedente istanza ex art. 37, poiché la nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, presentata nel 2026 e ancora pendente, aveva superato la precedente richiesta di SCIA in sanatoria. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale base dell'ordinanza comunale di demolizione per opere ritenute realizzate in totale difformità dai titoli abilitativi.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità mediante permesso di costruire in sanatoria. La nuova istanza presentata dai ricorrenti ai sensi di tale disposizione ha superato la precedente richiesta di SCIA in sanatoria.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001

    al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro

    La previsione della sanzione pecuniaria, versata nella misura minima di 516 euro, ha contribuito a qualificare l'istanza come SCIA in sanatoria e non come domanda ex art. 36.

  • art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La procedura di sanatoria non contempla un meccanismo di silenzio-rigetto; richiede un provvedimento espresso dell'amministrazione, destinato a verificare i presupposti della sanatoria e a determinare la sanzione dovuta.

  • art. 41 c.p.a.

    Il ricorso contro l'ordinanza di demolizione è stato dichiarato irricevibile perché notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla notificazione dell'atto.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'ordinanza di demolizione deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione dell'atto al destinatario; la proposizione oltre tale termine determina l'irricevibilità della domanda di annullamento.
  • La qualificazione dell'istanza edilizia dipende dal suo contenuto effettivo e dalla disciplina applicabile, non dalla denominazione utilizzata dalla parte: il versamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 e la documentazione prodotta possono rivelare che l'istanza è una SCIA in sanatoria, anziché una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36.
  • La sanatoria prevista dall'art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001 non produce un silenzio-rigetto impugnabile; l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso per verificare i presupposti urbanistico-edilizi e determinare la sanzione effettivamente dovuta.
  • La presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, relativa ai medesimi abusi e ancora pendente, può determinare il superamento della precedente istanza di SCIA in sanatoria e la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere su quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSCIA e liberalizzazioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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