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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11277/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 132/2014 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo relativa alla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) per gli anni 2007 e 2008; il ricorso in Cassazione era fondato su tre motivi (non dettagliati nel testo della decisione riportata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, durante il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo extragiudiziale che ha pienamente soddisfatto gli interessi di entrambe le parti. Ne consegue la caducazione dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese di lite sono compensate. Inoltre la Corte ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, poiché il procedimento non si è concluso con integrale conferma della statuizione impugnata, né con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, ma con cessazione per accordo (richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite Cass. n. 8980/2018).

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo se il procedimento di cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto) o con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità; non si applica invece quando la causa cessa per accordo tra le parti, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 382, comma 3 c.p.c.

    L'articolazione è richiamata a contrasto con la fattispecie; la Corte osserva che la cessazione per accordo tra le parti non rientra nelle tipologie di decisione previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli del codice di procedura civile per indicare le categorie di pronunce che non si applicano alla cessazione per accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nella medesima prospettiva di cui agli artt. 382 e 383, per escludere l'inquadramento della cessazione per accordo in quelle tipologie di decisione.

  • Cass. Sez. Un. n. 8980 del 11/04/2018

    Principio secondo cui, se durante il giudizio di legittimità le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e l'efficacia della sentenza impugnata viene meno; tale ipotesi è distinta dalla inammissibilità o dal rigetto del ricorso, con conseguenze diverse (es. riguardo al contributo unificato).

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo transattivo durante il processo di cassazione, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere: la causa si estingue e la sentenza impugnata perde efficacia.
  • La cessazione per accordo è diversa dal rigetto o dalla dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità: produce la caducazione dell'efficacia delle precedenti pronunce ma non comporta le sanzioni procedurali connesse al rigetto (es. raddoppio del contributo unificato).
  • Le spese possono essere compensate con accordo delle parti; è opportuno che l'accordo transattivo indichi espressamente la volontà di estinguere il giudizio e la ripartizione delle spese per evitare contenziosi successivi.
  • Per evitare il raddoppio del contributo unificato è utile ottenere dal giudice la dichiarazione che la causa è cessata per accordo, poiché il raddoppio si applica solo in caso di conferma integrale della decisione impugnata o di inammissibilità/improcedibilità.
  • Chi intende preservare l'efficacia di una sentenza favorevole non dovrebbe transigere in modo da farne cadere l'efficacia: la transazione sopravvenuta che determina la cessazione della materia del contendere comporta la perdita dell'efficacia delle pronunce anteriori.

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