Cassazione Penale, Sentenza n. 11818/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione proposto dalla Pannullo contro la sentenza di condanna della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile di aver falsamente incolpato Giovanni De Martino di aver contraffatto la sua firma su una quietanza. I motivi principali: (i) la depenalizzazione della calunnia era intervenuta e quindi la fattispecie non poteva essere accertata; (ii) mancato dolo perché la denunciante aveva espresso solo un dubbio e si era rivolta a una consulenza grafologica; (iii) vizio di motivazione e incoerenza tra la condanna della Pannullo e l'assoluzione della consulente Galotto; (iv) omessa e superficiale valutazione delle consulenze tecniche e dei criteri adottati per ritenere autentica la firma; (v) uso di criteri probatori circolari e valutazione non rigorosa delle dichiarazioni favorevoli alla persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in più punti: ha respinto il motivo relativo alla depenalizzazione (la fattispecie va valutata al momento del fatto), ma ha accolto i motivi principali di critica alla motivazione della Corte d'appello. Ha rilevato che la Corte distrettuale ha avallato acriticamente la perizia svolta in appello senza confrontarsi adeguatamente con le perplessità che avevano indotto il giudice di primo grado a considerare equivalenti le consulenze, e non ha valutato correttamente il profilo del dolo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con esito favorevole alla Pannullo (quindi inefficacia della condanna pronunciata in appello).
Norme richiamate
La configurazione del reato va valutata al momento della consumazione: la successiva depenalizzazione non esclude la responsabilità penale per una calunnia commessa anteriormente
Norma richiamata nell'imputazione principale; la Corte ha censurato l'applicazione o la motivazione relativa alla fattispecie contestata per carenze nell'accertamento della falsità e del dolo
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama il rito abbreviato con il quale era stata pronunciata l'assoluzione in primo grado
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Previsione relativa alla rinnovazione delle testimonianze in appello; la Corte ha osservato che le dichiarazioni utilizzate in appello avrebbero richiesto maggior rigore o rinnovazione, non potendo essere valorizzate acriticamente
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 17 (depenalizzazione della calunnia)
La depenalizzazione intervenuta successivamente all'episodio non ha effetto retroattivo sulla valutazione della calunnia commessa anteriormente; pertanto non impediva l'accertamento del fatto al tempo della denuncia
Massime di principio
- La configurabilità di un reato come la calunnia va valutata rispetto alla legge vigente al momento del fatto: una successiva depenalizzazione non elimina l'offensività dell'azione commessa precedentemente.
- Quando in istruttoria sono presenti consulenze tecniche contrapposte, il giudice (in particolare il giudice d'appello) deve motivare in modo puntuale le ragioni per cui preferisce l'una all'altra, indicando i criteri metodologici che giustificano la scelta.
- La sussistenza del dolo specifico (per es. nella calunnia) richiede che il giudice esamini se l'agente avesse una convinzione fraudolenta o, al contrario, un genuino dubbio; la mera presentazione di una denuncia sulla base di un sospetto supportato da una consulenza non esclude di per sé l'assenza di dolo.
- Il ricorso a una perizia suppletiva in appello non può supplire alla mancanza di motivazione: non è sufficiente un 'riscontro' circolare tra perizia e dichiarazioni testimoniali senza un'analisi critica dell'affidabilità di entrambe le fonti.
- Le dichiarazioni di parti con interessi economici richiedono un controllo di attendibilità più rigoroso; il giudice deve esplicitare le ragioni per cui le ritiene attendibili, soprattutto se tali dichiarazioni sono determinanti per la decisione.
- Se il giudice d'appello non affronta questioni essenziali sollevate dal primo grado (es. l'equivalenza delle prove tecniche o l'assenza di elementi che provino il dolo), la decisione può essere annullata per carenza motivazionale con possibile esito favorevole all'imputato.
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