Cassazione Penale, Sentenza n. 625/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Isernia che aveva applicato la pena concordata (6 mesi di arresto e euro 1.500,00 di ammenda) per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2‑bis C.d.S., deducendo la violazione di legge per l'omessa pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La revoca è prevista dalla norma quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l; il Procuratore ha sostenuto che si tratta di misura obbligatoria, non assoggettabile al patto tra le parti né a discrezionalità del giudice, e ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione di tale sanzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che la revoca della patente sia una sanzione amministrativa accessoria di applicazione obbligatoria quando il tasso alcolemico supera 1,5 g/l e che la sua omissione nella sentenza di applicazione della pena non possa essere sanata con il patteggiamento. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente e ha disposto l'applicazione di tale revoca. La parte principale della sentenza (pena concordata: 6 mesi di arresto e euro 1.500,00 di ammenda) resta confermata.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada (comma 2, lett. c) e comma 2‑bis)
La norma dispone che, quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; tale misura è obbligatoria e deve essere applicata anche in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); non esonera dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge penale sostanziale.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Riferito dalla giurisprudenza per l'ammissione del ricorso in Cassazione avverso sentenze di 'patteggiamento' che concernono l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena quando si censuri l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (come interpretato dalla giurisprudenza).
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di cassazione ad annullare senza rinvio quando il rinvio risulti superfluo; applicata per disporre direttamente l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente.
Massime di principio
- La revoca della patente prevista come sanzione amministrativa accessoria dalla norma sostanziale (es. art. 186 C.d.S.) è obbligatoria e deve essere pronunciata anche quando il giudice applica la pena mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
- L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria in una sentenza di applicazione della pena è censurabile in Cassazione e può portare all'annullamento senza rinvio limitatamente a quella omissione.
- La Corte di cassazione, quando risulti superfluo il rinvio, può annullare senza rinvio e disporre direttamente l'applicazione della sanzione accessoria (art. 620 c.p.p.), evitando di demandare la questione a un nuovo giudice.
- In sede di patteggiamento le parti non possono escludere sanzioni amministrative accessorie obbligatorie: tali misure non rientrano nel perimetro negoziale del patteggiamento e non sono soggette a valutazione discrezionale del giudice in senso di non applicarle.
- Per il difensore dell'imputato: controllare sempre che la sentenza di applicazione della pena contenga tutte le sanzioni accessorie obbligatorie previste dalla legge sostanziale, e proporre i rimedi necessari (impugnazione o segnalazione al Procuratore) se vi è omissione.
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