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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13186/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: (i) mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del giudice della cautela (violazione art. 292 c.p.p.); (ii) inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto n. 2721/20 perché emesse in procedimento relativo al traffico di stupefacenti senza sufficienti indizi (nullità motivazionale del decreto); (iii) inutilizzabilità delle riprese video autorizzate con decreto n. 373/20 in quanto riguardanti la privata dimora e quindi lesive dell'art. 14 Cost.; (iv) insufficiente valutazione dell'attendibilità delle captazioni e mancanza di riscontri dichiarativi rispetto alle conversazioni "inter alios"; (v) carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (pericolo di recidiva).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Ha ritenuto che: il giudice per le indagini preliminari avesse effettuato valutazioni autonome della prova; le intercettazioni erano utilizzabili nel procedimento in quanto collegato/stralcio e motivate alla luce degli elementi probatori (anche ai sensi dell'art. 270 c.p.p.); le videoriprese riguardavano spazi esterni pubblici/estensibili e pertanto erano legittime; la gravità indiziaria risultava sussistente per i capi di estorsione, per il porto e detenzione illegale di armi e per la partecipazione al clan dei casalesi, tenuto conto delle captazioni, delle dichiarazioni delle persone offese e dei precedenti del Reccia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermata l'ordinanza di riesame, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudice ai sensi del quale è stato adottato il provvedimento cautelare; in concreto la Corte ha valutato che il giudice della cautela abbia esercitato la necessaria autonoma valutazione degli elementi probatori

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante/materia di associazione di tipo mafioso: i reati contestati sono stati ritenuti commessi nel medesimo contesto di criminalità organizzata, elemento che ha reso collegabili i procedimenti e utilizzabili gli atti d'indagine

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha censurato la cosiddetta "ordinanza genetica" per mancanza di autonoma motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha ritenuto invece che il giudice della cautela avesse fornito adeguate e specifiche considerazioni

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in procedimento connesso: la Corte ha ritenuto congrua la verifica sull'utilizzabilità ex art. 270 (regole di utilizzazione di atti compiuti in altri procedimenti)

  • art. 14 Cost.

    Tutela della privata dimora: la Corte ha ritenuto che le videoriprese oggetto di contestazione riguardassero spazi esterni pubblici/aperte al pubblico e fossero quindi ammissibili, escludendo la violazione costituzionale prospettata

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione degli elementi di reità e della gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse corretta e motivata rispetto ai reati-fine

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla gravità indiziaria: la Corte ha giudicato che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria, anche valorizzando captazioni e riscontri dichiarativi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000

  • Legge 8-8-1995 n. 332, art. 23 n.1-ter

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione degli atti (copia trasmessa ai sensi dell'articolo indicato)

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000

    Citata come principio in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità e nella possibile esclusione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudice della cautela deve fornire una motivazione autonoma e specifica: una riproposizione meccanica della richiesta del pubblico ministero può essere sanzionata, ma la censura deve indicare con precisione dove la motivazione manchi o sia formalmente insufficiente; censure generiche sono spesso dichiarate inammissibili
  • Intercettazioni autorizzate in un procedimento possono essere utilizzate in un procedimento connesso se è dimostrato il collegamento tra i fatti/procedimenti e sussistono elementi di motivazione tali da giustificare l'utilizzabilità (es. reati commessi nello stesso contesto organizzato)
  • Le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalla polizia giudiziaria sono in linea di principio ammissibili come prova, anche se mirate a documentare accessi all'abitazione, purché non violino la sfera inviolabile della dimora
  • Le conversazioni "inter alios" captate possono concorrere a formare la gravità indiziaria se sono contestualizzate e integrate da altri riscontri (dichiarazioni delle vittime, riscontri oggettivi, precedenti dell'indagato) per individuare ruoli e responsabilità
  • Per impugnare con successo le autorizzazioni probatorie (intercettazioni, riprese) è necessario dedurre in modo specifico e concreto le ragioni di nullità o irregolarità (es. carenza motivazionale del decreto) e confrontarsi con la motivazione del giudice che ha ammesso gli atti
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) possono essere fondate anche su precedenti condanne, ruolo storico in organizzazioni criminali, e sulla continuazione di contatti criminali nonostante misure di prevenzione, fattori che rendono più probabile la conferma di misure cautelari
  • Ricorsi che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito senza produrre elementi nuovi o specifiche critiche di motivazione sono soggetti a dichiarazione di inammissibilità

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