Cassazione Penale, Sentenza n. 13186/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: (i) mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del giudice della cautela (violazione art. 292 c.p.p.); (ii) inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto n. 2721/20 perché emesse in procedimento relativo al traffico di stupefacenti senza sufficienti indizi (nullità motivazionale del decreto); (iii) inutilizzabilità delle riprese video autorizzate con decreto n. 373/20 in quanto riguardanti la privata dimora e quindi lesive dell'art. 14 Cost.; (iv) insufficiente valutazione dell'attendibilità delle captazioni e mancanza di riscontri dichiarativi rispetto alle conversazioni "inter alios"; (v) carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (pericolo di recidiva).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Ha ritenuto che: il giudice per le indagini preliminari avesse effettuato valutazioni autonome della prova; le intercettazioni erano utilizzabili nel procedimento in quanto collegato/stralcio e motivate alla luce degli elementi probatori (anche ai sensi dell'art. 270 c.p.p.); le videoriprese riguardavano spazi esterni pubblici/estensibili e pertanto erano legittime; la gravità indiziaria risultava sussistente per i capi di estorsione, per il porto e detenzione illegale di armi e per la partecipazione al clan dei casalesi, tenuto conto delle captazioni, delle dichiarazioni delle persone offese e dei precedenti del Reccia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermata l'ordinanza di riesame, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il giudice ai sensi del quale è stato adottato il provvedimento cautelare; in concreto la Corte ha valutato che il giudice della cautela abbia esercitato la necessaria autonoma valutazione degli elementi probatori
Riferimento all'aggravante/materia di associazione di tipo mafioso: i reati contestati sono stati ritenuti commessi nel medesimo contesto di criminalità organizzata, elemento che ha reso collegabili i procedimenti e utilizzabili gli atti d'indagine
Il ricorrente ha censurato la cosiddetta "ordinanza genetica" per mancanza di autonoma motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha ritenuto invece che il giudice della cautela avesse fornito adeguate e specifiche considerazioni
Richiamato per giustificare l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in procedimento connesso: la Corte ha ritenuto congrua la verifica sull'utilizzabilità ex art. 270 (regole di utilizzazione di atti compiuti in altri procedimenti)
art. 14 Cost.
Tutela della privata dimora: la Corte ha ritenuto che le videoriprese oggetto di contestazione riguardassero spazi esterni pubblici/aperte al pubblico e fossero quindi ammissibili, escludendo la violazione costituzionale prospettata
Regole sulla valutazione degli elementi di reità e della gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse corretta e motivata rispetto ai reati-fine
Disposizioni sulla gravità indiziaria: la Corte ha giudicato che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria, anche valorizzando captazioni e riscontri dichiarativi
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000
Legge 8-8-1995 n. 332, art. 23 n.1-ter
Norma procedurale richiamata per la trasmissione degli atti (copia trasmessa ai sensi dell'articolo indicato)
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Citata come principio in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità e nella possibile esclusione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudice della cautela deve fornire una motivazione autonoma e specifica: una riproposizione meccanica della richiesta del pubblico ministero può essere sanzionata, ma la censura deve indicare con precisione dove la motivazione manchi o sia formalmente insufficiente; censure generiche sono spesso dichiarate inammissibili
- Intercettazioni autorizzate in un procedimento possono essere utilizzate in un procedimento connesso se è dimostrato il collegamento tra i fatti/procedimenti e sussistono elementi di motivazione tali da giustificare l'utilizzabilità (es. reati commessi nello stesso contesto organizzato)
- Le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalla polizia giudiziaria sono in linea di principio ammissibili come prova, anche se mirate a documentare accessi all'abitazione, purché non violino la sfera inviolabile della dimora
- Le conversazioni "inter alios" captate possono concorrere a formare la gravità indiziaria se sono contestualizzate e integrate da altri riscontri (dichiarazioni delle vittime, riscontri oggettivi, precedenti dell'indagato) per individuare ruoli e responsabilità
- Per impugnare con successo le autorizzazioni probatorie (intercettazioni, riprese) è necessario dedurre in modo specifico e concreto le ragioni di nullità o irregolarità (es. carenza motivazionale del decreto) e confrontarsi con la motivazione del giudice che ha ammesso gli atti
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) possono essere fondate anche su precedenti condanne, ruolo storico in organizzazioni criminali, e sulla continuazione di contatti criminali nonostante misure di prevenzione, fattori che rendono più probabile la conferma di misure cautelari
- Ricorsi che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito senza produrre elementi nuovi o specifiche critiche di motivazione sono soggetti a dichiarazione di inammissibilità
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