Cassazione Penale, Ordinanza n. 04044/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. La censura mirava a contestare la possibilità di ritenere applicabile l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera a) T.U. stupefacenti, deducendo vizi motivazionali legati a specifiche valutazioni del fatto e, in sostanza, lamentando l'illegalità della pena irrogata. La Corte rileva però che si tratta di doglianze non riconducibili alle limitate ipotesi di ricorso consentite contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attengono a una violazione di legge nei ristretti termini ammessi, ma a profili motivazionali e di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza applicativa della pena. Ha ritenuto che le censure sull'aggravante e sulla motivazione non integrassero una dedotta pena "illegale" nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando le Sezioni unite Jazouli. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha applicato le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Le impugnazioni contro la sentenza applicativa della pena sono ammesse solo per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma; non sono consentite censure che si risolvono in vizi motivazionali o in contestazioni di merito sulla valutazione del fatto.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sul versamento in favore della Cassa delle Ammende.
art. 80, comma 1, lettera a) d.P.R. 309/1990
È l'aggravante oggetto di contestazione nel ricorso; la Corte osserva che la censura sulla sua applicabilità, fondata su vizi motivazionali e valutazioni del fatto, non è deducibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
È richiamata come precedente di principio per definire il concetto di pena illegale, che non ricomprende le contestazioni prospettate nel caso concreto.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi di violazione di legge tassativamente previsti, con esclusione delle doglianze che si risolvono in vizi di motivazione o in una diversa lettura del fatto.
- La deduzione di un'aggravante, quando implichi contestazioni sulla ricostruzione fattuale o sulla congruità della motivazione, non integra di per sé una denuncia di pena illegale impugnabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, seguono automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
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