Sentenza del 22/03/2017 n. 7254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.M. aveva chiesto il rimborso di 1.207,50 euro, trattenuti a titolo IRPEF sul trattamento pensionistico per luglio e agosto 2005, sostenendo di avere diritto alla completa esenzione prevista dall'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004. La C.T.P. di Viterbo aveva accolto il ricorso; la C.T.R. del Lazio, con sentenza del 19 luglio 2011, aveva riformato quella decisione e negato il rimborso, rilevando che il reddito imponibile del periodo era negativo e che non vi era stata una concreta conseguenza economica. In cassazione, il contribuente ha contestato, da un lato, l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, che avrebbe ampliato il thema decidendum; dall'altro, l'erroneità delle ritenute, invocando l'esenzione IRPEF.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: nel giudizio promosso contro il diniego di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e le contestazioni dell'Ufficio sui fatti o sulla loro qualificazione costituiscono mere difese, non soggette a preclusione, salvo giudicato interno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto né riassunto la nota INPDAP del 6 febbraio 2006 su cui fondava la domanda, limitandosi a indicarne la collocazione nel fascicolo; è stato comunque ritenuto infondato, poiché, considerata la natura delle somme richieste e il reddito negativo nel periodo, la C.T.R. aveva correttamente escluso il rimborso. P.M. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2
La Corte ha escluso che l'Ufficio avesse introdotto una questione nuova soggetta a preclusione: nel giudizio di rimborso le contestazioni sulla sussistenza dei presupposti del trattamento fiscale o sulla loro qualificazione sono mere difese.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Le censure di violazione di legge e di omessa motivazione sono state esaminate, ma il primo motivo è risultato infondato e il secondo inammissibile e comunque infondato.
Legge n. 206/2004, art. 3, comma 2
La disposizione era invocata dal contribuente quale fondamento dell'esenzione IRPEF, ma la Corte non ha riconosciuto il diritto al rimborso richiesto, anche in ragione della natura delle somme e dell'assenza di reddito imponibile positivo nel periodo considerato.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso di un tributo agisce come attore in senso sostanziale: deve allegare e provare i fatti che fondano il trattamento fiscale rivendicato.
- Nel giudizio di rimborso, le difese dell'Amministrazione che negano i presupposti fattuali o la qualificazione proposta dal contribuente sono, di regola, mere difese e non nuove eccezioni soggette alle preclusioni processuali, salvo che si sia formato un giudicato interno.
- In cassazione, il documento su cui si fonda una censura deve essere trascritto o almeno riassunto nel ricorso; indicarne soltanto la collocazione nel fascicolo non soddisfa l'onere di autosufficienza.
- La deduzione di un'esenzione non comporta automaticamente il diritto a un rimborso: occorre dimostrare che le somme trattenute siano effettivamente dovute in restituzione alla luce della natura del reddito e della situazione imponibile del periodo.
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