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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 299/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per violenza privata aggravata (concorso con CHIARELLI e altri). Ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 110 e 610 c.p., sostenendo che non vi fosse prova del suo concorso materialmente o moralmente nell'impedimento allo svolgimento dello sfratto, essendo l'ostruzione posta in essere da terzi e la sua condotta limitata a mediazione; 2) violazione dell'art. 62 n.1 c.p. per avere escluso la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, poiché la sua azione era diretta a proteggere un soggetto debole e il diritto alla casa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato congruamente la ricostruzione fattuale, attribuendo alla LAURIOLA un contributo materiale e cosciente all'impedimento dell'ingresso della proprietaria, sulla base delle dichiarazioni e delle ammissioni dell'imputata. Quanto all'attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale, la Corte ha confermato che non basta l'intima convinzione dell'agente: il movente deve essere oggettivamente riconosciuto dalla prevalente coscienza collettiva, e la Corte di appello ha spiegato perché tale consenso mancava nella fattispecie. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta rifusione delle spese di assistenza alla parte civile poiché non richieste.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso in ordine al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato che l'articolo consente di attribuire responsabilità a chi contribuisce volontariamente e causalmente alla realizzazione del reato.

  • art. 610 c.p.

    Norma delittuosa relativa alla violenza privata; la Corte ha ritenuto integrato il reato poiché l'azione della ricorrente ha contribuito a limitare la libertà della vittima di accedere al proprio immobile.

  • art. 62 n. 1 c.p.

    Previsione della circostanza attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale; la Corte ha ribadito che non è sufficiente il movente soggettivo dell'agente, ma è necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo ai valori riconosciuti dalla prevalente coscienza collettiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Richiamato in relazione ai vizî di motivazione dedotti; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso come riproposizione di argomentazioni già affrontate e non un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel reato istantaneo di violenza privata il concorso si configura solo se il contributo dell'agente interviene nel momento in cui la libertà della vittima viene coartata; una presenza successiva e meramente espositiva difficilmente integra il concorso.
  • Per attribuire responsabilità come concorrente non è necessario che ogni atto sia fisicamente eseguito dall'imputato; è sufficiente un contributo materiale, volontario e causalmente efficiente alla realizzazione dell'evento coattivo.
  • La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale richiede non solo la convinzione soggettiva dell'agente ma anche la riconoscibilità oggettiva del movente da parte della prevalente coscienza collettiva; la mera protezione di un soggetto 'debole' non basta se non è condivisa come motivo preminente dalla collettività.
  • In cassazione i motivi che ripropongono argomentazioni già sviluppate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato può comportare l'onere di spese processuali e l'irrogazione di una somma a fini riparatori in favore della Cassa delle ammende.

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