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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19480/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003, rilevando maggiori redditi di fonte estera (€1.053.916,95 per il 2002 e €484.043,43 per il 2003). L'Ufficio sosteneva che il contribuente deteneva investimenti esteri occultati tramite un ente apparente, effettivamente gestito su mandato fiduciario dal contribuente, e che la fondazione "Natris Anstalt" (Liechtenstein), di cui il contribuente era socio e che deteneva il 75% di Tuscolania s.r.l., aveva effettuato finanziamenti infruttiferi ai soci per rilevanti importi (2002: €675.474,46; 2003: €1.158.907,00) e mostrava consistenti movimentazioni sui conti presso Banca LGT. Il contribuente propose ricorso; la CTP aveva rigettato gli appelli dell'Agenzia, ma la CTR della Campania, riuniti gli appelli, accolse i ricorsi del contribuente ritenendo insufficienti o inutilizzabili gli elementi probatori dell'Ufficio. L'Agenzia impugnò in Cassazione deducendo (i) nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione delle norme sul requisito motivazionale (art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c., art. 360 c.p.c. n.4) e (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 DPR n.600/1973, sostenendo che la documentazione era legittimamente acquisita in sede amministrativa e penale e dunque utilizzabile in sede tributaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia sul primo motivo ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da "motivazione apparente": il giudice di secondo grado ha affermato apoditticamente l'inutilizzabilità o l'insufficienza degli atti prodotti dall'Ufficio senza spiegare le ragioni concrete e l'iter logico-giuridico che conduceva a tale conclusione, mancandosi così il "minimo costituzionale" di motivazione richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. Per tale motivo la sentenza è stata dichiarata nulla e cassata. Il secondo motivo (sulla utilizzabilità documentale ex artt. 32-33 DPR 600/1973) è stato ritenuto assorbito. La Corte ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte tributaria regionale della Campania in diversa composizione, rimettendo a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36, comma 2

    Invocato dall'Agenzia per censurare la motivazione della sentenza della CTR; la Corte ha ritenuto che la motivazione debba essere adeguata e non meramente apparente, richiamando il requisito motivazionale previsto dalla normativa di rito tributario.

  • codice di procedura civile - art. 132

    Richiamato come norma che disciplina la motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non rispettasse l'obbligo di esposizione dell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - art. 118

    Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione; la sentenza è stata ritenuta nulla per mancata motivazione secondo i parametri procedurali richiamati.

  • codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 4

    Fondamento processuale del motivo di ricorso per vizio di motivazione (nullità/insufficienza della motivazione); la Corte ha accolto la censura basata su tale disposizione per motivazione apparente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - artt. 32 e 33

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere la legittima utilizzabilità in sede tributaria della documentazione acquisita in sede amministrativa e penale; la Corte non ha deciso nel merito perché il motivo è stato assorbito dall'accertamento della nullità della sentenza per mancata motivazione.

  • Costituzione - art. 111, sesto comma

    Richiamato dalla Corte quale parametro costituzionale che impone il 'minimo costituzionale' della motivazione delle decisioni giudiziarie: la motivazione non può essere apparente ma deve consentire il controllo della logicità e correttezza del ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • La motivazione della decisione giudiziaria deve esporre chiaramente l'iter logico-giuridico: una motivazione meramente apodittica o apparente determina la nullità della sentenza e la cassazione con rinvio.
  • Se il giudice di merito ritiene inutilizzabili o insufficienti atti o prove, è obbligato a indicare concretamente le ragioni (quali profili di inammissibilità, difetti di pertinenza, carenze istruttorie o vizi formali) che giustificano tale valutazione.
  • La legittima acquisizione di documenti in sede amministrativa o penale non è di per sé sufficiente: in sede tributaria il giudice deve motivare la valutazione della loro utilizzabilità e del valore probatorio rispetto alle contestazioni dell'Ufficio.
  • In contenziosi tributari che coinvolgono presunte operazioni estere o veicoli fiduciari/aziende estere, l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari concreti che colleghino le movimentazioni al contribuente; il giudice deve valutare e motivare tale nesso.
  • La censura per "motivazione apparente" può essere efficacemente usata in Cassazione quando la sentenza di merito manca del minimo necessario per consentire il controllo giurisdizionale.
  • Esito tipico della pronuncia per motivazione insufficiente è la cassazione e il rinvio per nuovo giudizio (in diversa composizione) onde consentire che il tribunale di merito ricostruisca e motivi adeguatamente la valutazione probatoria.

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