Cassazione Civile, Ordinanza n. 06195/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un ente previdenziale aveva promosso pignoramento presso terzi nei confronti di una società sulla base di avvisi di addebito. Il Tribunale aveva dichiarato nulli tali avvisi ritenendo non provata la loro notificazione. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999: secondo il ricorrente, il giudice di merito, rilevata l'illegittimità della procedura esecutiva, avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa creditoria dell'ente, applicando i principi elaborati per l'opposizione a cartella esattoriale. La società ha resistito con controricorso. Il nodo della lite era però la qualificazione dell'azione introdotta dalla società, che non era un'opposizione all'esecuzione ma un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta avverso il pignoramento per mancata previa notifica degli avvisi di addebito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il richiamo ai principi sull'opposizione a cartella esattoriale e agli avvisi di addebito, perché quei principi valgono quando è in discussione un'opposizione all'esecuzione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella quale si contesta l'esistenza o l'ammontare del credito. Nel caso concreto, invece, la domanda introduttiva era un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., limitata al controllo della regolarità dell'atto esecutivo impugnato. Di conseguenza, il Tribunale correttamente non si è pronunciato sul merito della pretesa creditoria, essendo ciò impedito anche dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'INPS è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
Disciplina l'opposizione alla cartella esattoriale e all'avviso di addebito; i principi sull'esame del merito del credito valgono nelle opposizioni che contestano il credito stesso, non nell'opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi è limitata alla verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato, senza estensione al merito della pretesa creditoria.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; nel caso, era preclusa una decisione sul merito del credito perché non richiesta nell'opposizione agli atti esecutivi.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha un oggetto circoscritto alla legittimità formale e procedurale dell'atto esecutivo impugnato e non consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale del credito azionato.
- I principi che impongono al giudice di esaminare il merito della pretesa creditoria dell'ente valgono nelle opposizioni che investono direttamente l'esistenza o l'ammontare del credito, non quando la parte abbia introdotto una mera opposizione agli atti esecutivi.
- Il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: se l'impugnazione riguarda solo la regolarità dell'atto esecutivo, non può estendere il decisum al merito del rapporto obbligatorio sottostante.
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