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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29168/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna il decreto che ha confermato la misura personale di prevenzione (sorveglianza speciale per 2 anni e 6 mesi, obbligo di soggiorno e cauzione di Euro 2.000) deducendo carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per mancata valutazione autonoma della "attualità" della pericolosità; censura il richiamo per relationem a indagini (ordinanza del G.I.P. 10/05/2019 e l'operazione "Nibelunghi") in cui il ricorrente non sarebbe coinvolto, la mancata considerazione delle precarie condizioni di salute del proposto e la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva che, secondo il ricorrente, indicherebbe cessazione del pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia dato motivazione adeguata e autonoma circa la sussistenza della pericolosità attuale, suffragata da elementi indiziari relativi a rapporti stabili e duraturi del ricorrente con esponenti di "Cosa Nostra" e alla partecipazione a meccanismi di intestazione fittizia di terreni per ottenere contributi Agea. Ha precisato che risultanze di altri provvedimenti possono essere valorizzate purché ne sia fatta autonoma valutazione; ha escluso che la sostituzione della custodia con misura meno afflittiva comporti automaticamente la perdita dell'attualità del pericolo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 art. 4, lett. a) e b)

    Individua le categorie soggettive rilevanti per le misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto il ricorrente inquadrabile nelle fattispecie pertinenti alla pericolosità connessa ad attività tipiche di mafie e a condotte idonee a favorire il sodalizio.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento ai reati (tra cui il trasferimento fraudolento) posti a fondamento del giudizio di pericolosità; la Corte ha usato tali reati per delineare il quadro indiziario.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiede l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Cassazione ha valutato se la motivazione della Corte d'Appello fosse apparente o adeguata e l'ha ritenuta sufficiente.

  • Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019 (giurisprudenza - De Paola)

    Principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi di prevenzione possono valorizzare elementi emersi in altri provvedimenti solo se vi è autonoma valutazione; la Corte ha richiamato e applicato questo principio autorizzando l'uso di risultanze esterne purché esaminate autonomamente.

  • Sez. 1, n. 39205 del 17/05/2013 (giurisprudenza - Lipari)

    Principio secondo cui l'attualità della pericolosità è implicita nell'appartenenza attuale all'associazione mafiosa o nel concorso esterno, salvo elementi che dimostrino l'interruzione del rapporto; la Corte l'ha richiamato per sostenere la presunzione di attualità nel caso di "concorso esterno".

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento di Euro 3.000 oltre alle spese.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione sindaca soltanto vizi di legge ma può rilevare la motivazione apparente (violazione dell'art.125 c.p.p.); quindi i motivi attinenti alla valutazione di merito del complesso probatorio sono spesso inammissibili.
  • Le risultanze di altri procedimenti (misure cautelari o di sicurezza) possono essere utilizzate nel giudizio di prevenzione, ma occorre una valutazione autonoma e non il mero recepimento acritico del giudizio prognostico altrui.
  • L'attualità della pericolosità può essere desunta anche da frequentazioni e condotte non costituenti reato e dall'esistenza di rapporti stabili e duraturi con organizzazioni mafiose; per gli indiziati di "concorso esterno" vige una presunzione di attualità salvo prova contraria di interruzione dei rapporti.
  • La mera sostituzione di una misura cautelare più afflittiva con una meno afflittiva non determina automaticamente la cessazione della pericolosità per la prevenzione; bisogna valutare il quadro complessivo e la persistenza dei legami criminosi.
  • Per impugnare con successo misure di prevenzione occorre dimostrare specifici vizi di motivazione relativi all'attualità del pericolo o elementi probatori nuovi che documentino l'interruzione dei rapporti criminali.

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