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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24480/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Olivieri Debora impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/12/2021 che l'ha assolta dal delitto previsto dall'art. 348 c.p. ma confermato la condanna per due delitti di truffa (art. 640 c.p.) e le statuizioni civili. Con il ricorso in cassazione contesta (1) che, in relazione all'episodio relativo alla prestazione lavorativa presso la casa di riposo "Il Sorriso", non sarebbero esistiti artifici e raggiri né il dolo necessario perché l'assunzione sarebbe avvenuta su indicazione della Cooperativa MG e per decisione autonoma della titolare Di Paolo Anna; (2) la fondatezza del vincolo di continuazione (art. 81 c.p. e art. 124 c.p.) rispetto agli episodi, sostenendo che uno degli episodi (29/6/2016) non sussisterebbe e che per l'episodio del 19/5/2015 la persona offesa non avrebbe sporto querela o l'avrebbe fatta tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: rilevato che le censure sollevate in cassazione non erano state proposte in sede di appello e costituivano, di fatto, un'invocazione di riesame del merito e della valutazione probatoria, la Corte ha ritenuto preclusa la nuova contestazione della sussistenza degli artifici e raggiri. Ha confermato che la Corte d'appello aveva ritenuto decisivo il possesso del titolo di OSS come elemento integrativo degli artifici e raggiri ai fini della truffa; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del vincolo di continuazione tra le ipotesi di truffa e ha escluso la possibilità di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di querela e di tempestività che comportano accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali dovute alle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.423,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per definire i limiti delle censure in cassazione: il ricorso per cassazione non può sollevare questioni non dedotte in appello; va evitato il riesame del merito e della prova.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla truffa: la falsificazione/palesamento di un titolo (attestato di OSS) ritenuta elemento oggettivo integrativo degli artifici e raggiri utilizzati per ottenere l'assunzione.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato in connessione con l'art. 640 c.p.; nella sentenza emerge l'interpretazione che il possesso del requisito professionale (oss) era elemento rilevante per l'assunzione e quindi rilevante ai fini della responsabilità per truffa.

  • art. 348 cod. pen.

    Norma relativa al reato per il quale la ricorrente era stata assolta in appello; l'impugnazione non ha investito questo punto in modo modificativo rispetto all'appello.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Applicata per ritenere la continuazione tra più ipotesi di truffa accertate dal giudice di merito.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di meccanismi sanzionatori/continuazione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo alla luce dell'accertamento di più truffe legate dal vincolo di continuazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sollevare per la prima volta questioni di fatto o censure non proposte in appello: il ricorso deve limitarsi a rilevare vizi di diritto o questioni già dedotte nei precedenti gradi.
  • La supremazia del giudizio di merito: la Corte di legittimità non procede a un riesame probatorio; accuse che implichino valutazioni probatorie complesse sono inammissibili se sollevate per la prima volta in cassazione.
  • La falsa attestazione di titoli professionali può costituire artificio e raggiro idoneo a integrare la truffa quando il possesso del titolo sia stato determinante per la conclusione dell'accordo/assunzione.
  • Il vincolo di continuazione (art. 81 c.p.) può operare quando il giudice di merito accerti più reati della stessa indole collegati da un medesimo disegno criminoso.
  • Questioni che richiedono accertamenti di fatto rilevanti (es. tempestività o esistenza di querela) devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito: non possono essere efficacemente discusse per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.

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