Cassazione Civile, Ordinanza n. 19282/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un accordo trilaterale, denominato "Puntuazione", stipulato per la realizzazione di un progetto pluriennale legato alla creazione e gestione di una rassegna di arte contemporanea a Shanghai. Nell'accordo erano previsti, oltre alla collaborazione per l'evento, anche l'impegno a riconoscere alla controparte una quota del 15% del capitale di una nuova società e il ruolo di advisor board. In arbitrato la controparte aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della società organizzatrice e il risarcimento dei danni; la società aveva proposto domanda riconvenzionale per inadempimento dell'altra parte. Il lodo aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento della società organizzatrice e l'aveva condannata al risarcimento di circa 3,7 milioni di euro, in parte per lucro cessante e in parte per il valore della partecipazione nella newco. La società ha quindi impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, e poi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio e delle regole di difesa nel procedimento arbitrale, per modalità di assunzione della prova testimoniale, valutazione di dicerie e del danno senza domanda, e alterazione dell'onere probatorio; 2) violazione dei criteri di valutazione della prova e erronea lettura di una comunicazione di Art Basel, ritenuta causalmente collegata alla successiva sospensione della controparte dall'incarico nella rassegna di Shanghai; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per avere la Corte d'appello confermato un lodo che avrebbe deciso secondo equità e non secondo diritto; 4) violazione delle norme su correttezza, buona fede, causalità e danno contrattuale, sostenendo che l'arbitro avrebbe introdotto un diverso obbligo di protezione rispetto alla domanda originaria di mancata disclosure dei dati contabili; 5) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla cronologia delle sospensioni dalle manifestazioni e alle polemiche già esistenti nel mercato dell'arte prima degli eventi attribuiti alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le doglianze: ha confermato che, in difetto di regole processuali pattuite, l'arbitro può modulare il procedimento purché sia rispettato il contraddittorio; ha dichiarato inammissibile la censura sulla valutazione dei fatti e delle prove perché diretta a contestare il merito e non un vizio deducibile in sede di legittimità; ha escluso la nullità della motivazione, rilevando che la Corte d'appello aveva spiegato in modo sufficiente le ragioni della decisione e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito; ha infine escluso l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che i fatti indicati erano stati già considerati e che la ricorrente criticava soprattutto l'interpretazione delle risultanze istruttorie. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della società ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per lamentare l'assenza di capitoli specifici nella prova testimoniale; la Corte non accoglie la censura perché attiene alle modalità del procedimento arbitrale in assenza di diverse regole pattuite e comunque non evidenzia una concreta lesione del contraddittorio.
Richiamato per sostenere che i testimoni avrebbero espresso valutazioni anziché fatti; la Corte considera la doglianza come critica alla conduzione dell'istruttoria e non come vizio idoneo a determinare nullità.
La Corte afferma che, se le parti non hanno fissato regole procedimentali, gli arbitri possono regolare il procedimento liberamente, purché sia rispettato il principio del contraddittorio.
È la norma cardine dell'impugnazione per nullità del lodo; la Corte ribadisce che il giudizio è a critica limitata e che i vizi deducibili sono solo quelli tassativamente previsti, non essendo consentita una rivalutazione del merito.
Richiamato per le doglianze di ultrapetizione, eccesso di potere, contraddittorietà e violazione dell'ordine pubblico processuale; la Corte ne esclude la ricorrenza perché la decisione arbitrale non ha travalicato il mandato e non presenta contraddizioni tali da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
Invocato per il vizio di motivazione del lodo; la Corte osserva che la motivazione esiste ed è intelligibile, e che le censure mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
Richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio; la Corte esclude il vizio perché le parti hanno avuto pari possibilità difensiva e la doglianza non individua specifiche compressioni del diritto di difesa.
Utilizzato come parametro del principio del contraddittorio, adattato al giudizio arbitrale in assenza di regole processuali pattuite.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della comunicazione di Art Basel; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte precisa che la nullità per motivazione apparente sussiste solo quando il fondamento della decisione non sia percepibile; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta esistente e sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte applica il nuovo perimetro del vizio motivazionale, ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; le censure della ricorrente sono invece rivolte contro l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, profili non più deducibili.
Richiamato come parametro degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ritiene che la decisione arbitrale abbia correttamente valorizzato tali obblighi senza introdurre una domanda nuova.
Richiamato insieme all'art. 1175 c.c. per gli obblighi di correttezza e buona fede; la Corte non ravvisa violazioni, perché l'accertamento della responsabilità contrattuale si fonda sul comportamento omissivo della parte nel contesto collaborativo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di nesso causale e risarcimento; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che la liquidazione del danno sia stata fatta dopo l'accertamento della responsabilità e secondo apprezzamento di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro del diritto di difesa, ma la Corte ritiene che nel procedimento arbitrale il contraddittorio sia stato rispettato.
art. 111 Cost.
Richiamato indirettamente come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne sia priva.
Massime di principio
- Nel giudizio arbitrale, se le parti non hanno disciplinato in modo specifico il procedimento, gli arbitri possono regolarne le modalità con ampia libertà, purché sia garantito il contraddittorio in modo effettivo e paritario.
- L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è un giudizio a critica limitata: non consente una rivalutazione del merito, delle prove o dell'apprezzamento dei fatti, ma solo la deduzione dei vizi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c.
- La violazione del contraddittorio o del diritto di difesa non può essere affermata in astratto, ma deve essere concretamente indicata con specifico riferimento agli atti o ai verbali da cui risulti la lesione effettiva.
- La motivazione del lodo o della sentenza che decide sull'impugnazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente o è talmente incoerente da impedire la ricostruzione della ratio decidendi; non è invece censurabile perché semplicemente non condivisa.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La deduzione di ultrapetizione o di eccesso di potere nell'arbitrato deve confrontarsi con il contenuto effettivo delle domande e con la reale struttura della decisione; non sussiste nullità se l'arbitro si è limitato a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a liquidare equitativamente il danno dopo aver accertato la responsabilità.
- In tema di responsabilità contrattuale, gli obblighi di buona fede e correttezza possono assumere contenuto protettivo nei rapporti di collaborazione complessa e fiduciaria, e la loro violazione può fondare la responsabilità se il comportamento omissivo abbia inciso sulla posizione contrattuale della controparte.
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