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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29086/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2022 che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 31/05/2022; il ricorrente deduceva: nullita' per difformita' della data dell'adunanza rispetto a quella indicata nell'atto di contestazione (notificata come 2/11/2021 ma svolta il 4/11/2021) e per irregolare composizione del collegio (presidenza svolta da funzionario giuridico-pedagogico delegato), insufficiente motivazione del provvedimento disciplinare in relazione alla ricostruzione dei fatti, responsabilita' e qualificazione giuridica delle condotte, e infine invalida emissione dell'ordinanza dopo udienza tenuta in sua assenza sulla base dell'assunto non dimostrato che avrebbe rinunciato a partecipare.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la nullita' derivante dalla discrepanza di data fosse sanata dalla personale partecipazione del detenuto all'adunanza del 4/11/2021, durante la quale Monaco ha avuto piena contezza delle accuse, ha reso dichiarazioni e prodotto memorie senza subire pregiudizio difensivo. Ha ritenuto legittima la presidenza esercitata dal funzionario giuridico-pedagogico in delega del Direttore, non emergendo motivo per dubitare del legittimo impedimento del delegante o dell'idoneita' del delegato, ai sensi dell'art. 40 l. 354/1975. Ha inoltre confermato il principio, tratto dalla giurisprudenza, secondo cui il sindacato del magistrato di sorveglianza sul reclamo disciplinare e' limitato alle questioni procedurali, di competenza e diritto di difesa, escludendo l'esame del merito della sanzione; pertanto molte doglianze di merito erano inammissibili come nuove. Quanto alla presunta mancata trascrizione di una dichiarazione scritta di rinuncia, la Corte ha ritenuto sufficiente il verbale di udienza e le attestazioni dell'amministrazione via Teams, in quanto il verbale e' atto pubblico avente fede privilegiata e la giurisprudenza consente che la rinuncia del detenuto sia attestata dall'amministrazione. In conseguenza del rigetto, Monaco e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 40

    Stabilisce che le sanzioni disciplinari diverse dal richiamo e dall'ammonizione sono deliberate dal Consiglio di disciplina, presieduto dal Direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado; la delega del Direttore al funzionario e' conforme alla norma se sussiste un legittimo impedimento e l'idoneita' soggettiva del delegato

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; qui applicato per addebitare a Monaco le spese

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 4776/2011 e altre)

    Principio secondo cui il controllo del magistrato di sorveglianza sul reclamo disciplinare e' limitato alla verifica della regolarita' dell'esercizio del potere disciplinare, costituzione e competenza dell'organo, contestazione degli addebiti e facolta' di discolpa, restando estraneo all'esame del merito della sanzione

  • Giurisprudenza sulla validita' del verbale e sulla rinuncia attestata dall'amministrazione (Sez. 1, n. 54606/2018 e simili)

    Il verbale di udienza e le attestazioni dell'amministrazione sono atti pubblici con fede privilegiata e possono validamente documentare la rinuncia del detenuto a comparire anche in assenza di un atto scritto proveniente direttamente dal detenuto

Massime di principio

  • La partecipazione personale del detenuto all'adunanza sanifica, di regola, vizi formali relativi alla data o alla notifica dell'atto di contestazione se non dimostra pregiudizio effettivo alla difesa
  • La legittimita' della composizione del collegio disciplinare va valutata in relazione alla normativa sull'impedimento e sulla delega del Direttore; una delega formalmente esercitata e motivata non e' di per se' nulla
  • In sede di reclamo il magistrato di sorveglianza esercita un controllo limitato ai profili procedurali e di garanzia del diritto di difesa, non potendo sostituirsi all'organo disciplinare nell'esame del merito della sanzione
  • Le censure nuove, non gia' sollevate nel reclamo al Magistrato di sorveglianza, sono inammissibili in Cassazione
  • Il verbale di udienza e le attestazioni dell'amministrazione hanno rilievo probatorio privilegiato; una rinuncia a comparire puo' essere considerata valida anche se documentata mediante attestazione amministrativa e non mediante atto scritto del detenuto
  • Chi propone ricorso contro provvedimenti disciplinari rischia la condanna alle spese in caso di rigetto: valutare la concretezza e la persuasivita' delle censure prima di impugnare

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