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Parere

Parere n. 1636/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione n. 43 del 7 aprile 2010.

Giustizia amministrativa201302688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ingiunzione di demolizione n. 43 del 7 aprile 2010

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione, deducendo la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, per omessa partecipazione procedimentale, e la carenza di motivazione in violazione dell’art. 3 della medesima legge. Nel corso dell’istruttoria è emerso che alcuni immobili, indicati con le lettere B-C-D-E-F, sarebbero stati demoliti; per gli immobili L-M-N è stata presentata un’istanza di accertamento di conformità nel 2013, il cui procedimento non risulta definito; quanto agli immobili G-H-I-O, sussiste una discrasia tra le informazioni del Comune e quelle dei ricorrenti circa l’avvenuta demolizione e la loro eventuale sostituzione con manufatti autorizzati mediante un procedimento SUAP e una conferenza di servizi del 26 aprile 2012. La Sezione deve quindi acquisire documentazione indispensabile per accertare l’attuale situazione di fatto e di diritto e per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione.

Il parere

La Sezione non decide né le questioni preliminari né il merito del ricorso, ritenendo l’affare non ancora maturo. Dispone un supplemento istruttorio a carico del Comune, che deve trasmettere entro trenta giorni dalla comunicazione del parere: la documentazione sull’eventuale demolizione degli immobili G-H-I-O; il titolo abilitativo relativo alle opere che li avrebbero sostituiti; la conferma dello stato della pratica di accertamento di conformità n. 99/2013 riguardante gli immobili L-M-N, con indicazione della sua eventuale pendenza. La documentazione deve essere inviata alla Segreteria della Sezione, al Ministero riferente e ai ricorrenti, i quali potranno formulare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi venti giorni. Anche i ricorrenti sono invitati a produrre la documentazione disponibile e a rappresentare fedelmente la situazione attuale. La Sezione si riserva di decidere sulla base degli atti già acquisiti in caso di ingiustificato inadempimento e rinvia la trattazione al quarto trimestre del 2026.

Osservazioni

Immobili G-H-I-O - Accertamento dell’avvenuta demolizione

È necessario acquisire la documentazione attestante l’effettiva demolizione degli immobili indicati con le lettere G-H-I-O.

Immobili G-H-I-O - Titolo abilitativo delle opere sostitutive

Deve essere acquisita la documentazione relativa al titolo abilitativo dal quale risulti che gli immobili siano stati sostituiti da opere edilizie legittimamente autorizzate.

Pratica edilizia n. 99/2013 - Stato del procedimento

Il Comune deve confermare l’attuale stato della pratica di accertamento di conformità relativa agli immobili L-M-N, precisando in particolare se il procedimento sia ancora pendente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del procedimento consultivo.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura relativa alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti per denunciare la carenza di motivazione dell’ingiunzione di demolizione.

  • art. 8 d.P.R. 160/2010

    È indicato dai ricorrenti quale base del procedimento avviato presso il SUAP, concluso con un provvedimento autorizzatorio unico adottato dalla Conferenza di servizi del 26 aprile 2012.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dall’accertamento dell’attuale situazione materiale e giuridica degli immobili interessati dall’atto impugnato, la Sezione può sospendere ogni decisione e disporre specifici incombenti istruttori prima di valutare rito, merito e persistenza dell’interesse.
  • La documentazione istruttoria deve essere acquisita quando vi siano informazioni discordanti tra amministrazione e ricorrenti circa la demolizione di opere abusive o la loro sostituzione con manufatti assistiti da un titolo edilizio.
  • In presenza di un procedimento di accertamento di conformità non definito, l’istruttoria deve chiarire lo stato attuale della pratica, poiché tale elemento può incidere sulla decisione del ricorso contro l’ingiunzione di demolizione.
  • Il mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori può consentire alla Sezione di decidere sulla base della documentazione già presente, ferma la responsabilità delle amministrazioni interessate.

Impugnazione dell’ingiunzione di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro l’ingiunzione di demolizione n. 43 del 7 aprile 2010, adottata dal Comune di -OMISSIS-. I ricorrenti hanno dedotto la violazione delle garanzie di partecipazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 3 della stessa legge.

Svolgimento dell’istruttoria

La Sezione aveva già respinto l’istanza cautelare e richiesto al Ministero riferente l’acquisizione della relazione istruttoria. Considerato il protrarsi dell’inerzia, nel 2026 sono stati sollecitati il Ministero e le parti a chiarire la persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso.

Dalle informazioni acquisite sono emersi diversi sviluppi relativi agli immobili interessati:

  • gli immobili B-C-D-E-F sarebbero stati demoliti perché ricadenti nell’area destinata alla realizzazione di un capannone prefabbricato;
  • per gli immobili L-M-N è stata presentata il 25 novembre 2013 un’istanza di accertamento di conformità, pratica edilizia n. 99/2013, che secondo i ricorrenti sarebbe stata istruita ma non definita con un provvedimento conclusivo;
  • quanto agli immobili G-H-I-O, il Comune non li ha indicati tra quelli demoliti o interessati dall’istanza di sanatoria, mentre i ricorrenti hanno sostenuto di averli demoliti e sostituiti con nuovi manufatti autorizzati mediante un procedimento SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, concluso con provvedimento autorizzatorio unico della Conferenza di servizi del 26 aprile 2012.

Necessità di ulteriori accertamenti

La Sezione rileva una discrasia tra le informazioni del Comune e quelle dei ricorrenti e considera il ricorso non ancora maturo per la decisione. Occorre quindi acquisire:

  • la prova documentale dell’avvenuta demolizione degli immobili G-H-I-O;
  • il titolo abilitativo relativo alle eventuali opere edilizie che li avrebbero sostituiti;
  • la conferma dello stato attuale della pratica di accertamento di conformità n. 99/2013 relativa agli immobili L-M-N, con particolare riguardo alla sua eventuale pendenza.

Incombenti e termini

Il Comune deve trasmettere la documentazione direttamente alla Segreteria della Sezione, oltre che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai ricorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. I ricorrenti e le amministrazioni potranno formulare osservazioni e controdeduzioni nei successivi venti giorni. Anche i ricorrenti sono invitati a produrre la documentazione eventualmente in loro possesso e a rappresentare fedelmente l’attuale situazione degli immobili.

In caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione si riserva di decidere sulla base degli atti già presenti, senza escludere la responsabilità delle amministrazioni interessate.

Esito del parere

Il parere è interlocutorio. Ogni decisione in rito e nel merito è espressamente impregiudicata e sospesa. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. È inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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