Cassazione Penale, Sentenza n. 15632/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a svolgere colloqui in Casa circondariale con il marito, anch'egli detenuto. Il Magistrato di sorveglianza di Bari ha negato l'autorizzazione ritenendola "non opportuna" finché perduri lo stato di affidamento in prova della donna. La ricorrente ha impugnato il diniego segnalando omessa e insufficiente motivazione, violazione del diritto all'unità familiare e delle relazioni affettive, del principio di uguaglianza e del fine rieducativo della pena, sostenendo che lo status di affidata non può costituire, in astratto, motivo generale ostativo ai rapporti familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendolo fondato: ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Bari. La Corte ha rilevato l'assenza di motivazione specifica nel diniego, osservando che non è sufficiente una valutazione generica di "inopportunità" basata unicamente sullo stato di affidamento in prova. Ha precisato che il divieto o la limitazione dei colloqui devono essere giustificati con elementi concreti (rischio di recidiva, comunicazioni illecite, pregiudizio del percorso di recupero, regime di detenzione del coniuge, ecc.) e che è necessario valutare eventuali modalità e cautele per consentire il contatto familiare compatibilmente con le esigenze di sicurezza e rieducazione.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Richiamata come base normativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali; lo stato di affidamento non può essere di per sé motivazione sufficiente per vietare colloqui familiari senza specifica valutazione dei rischi e dei pregiudizi concreti.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111, comma 7
art. 111, comma settimo, Cost.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge anche per provvedimenti che incidono su misure afflittive come i divieti di colloquio; la Corte esercita un sindacato di legittimità nei limiti della motivazione e della conformità alla legge.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma applicata per la conversione del reclamo in ricorso per cassazione e la trasmissione del fascicolo alla Corte, legittimando la procedura seguita.
Ordinamento penitenziario, art. 18, comma 1
art. 18, comma 1, Ord. pen.
Richiama il favore costituzionale verso il mantenimento dei rapporti familiari e affettivi dei detenuti; le limitazioni a tali rapporti devono essere motivate, proporzionate e non generiche.
Giurisprudenza costituzionale e sovranazionale citata
Corte costituzionale, sent. 13/05/2024 n. 85; Corte EDU, Mirgadirov c. Azerbaijan e Turchia (17/09/2020); Corte EDU, Andrej Smirnov v. Russia (13/02/2018)
Richiamate a sostegno del principio che le restrizioni generalizzate ai diritti di visita e comunicazione sono sproporzionate; le limitazioni devono essere concrete, motivate e proporzionate rispetto al diritto alla vita familiare.
Cassazione penale, Sez. 6, n. 35675 del 02/10/2025 (Pedicone, Rv. 288724)
Sez. 6, n. 35675 del 02/10/2025, Pedicone, Rv. 288724
Richiamata per affermare la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti che negano colloqui dei detenuti quando si assume violazione di legge; conferma l'ambito del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il mero status di affidato in prova non può costituire, di per sé e in via generale, motivo sufficiente per vietare i colloqui con familiari detenuti: il diniego deve essere motivato con elementi concreti.
- Le limitazioni ai rapporti familiari dei detenuti o degli affidati devono rispettare il principio di proporzionalità: occorre valutare rischi specifici (recidiva, comunicazioni illecite, pregiudizio al percorso rieducativo) e adottare misure meno afflittive quando possibile.
- La motivazione del provvedimento deve essere dettagliata: indicare i fatti, le valutazioni sul rischio, il regime di detenzione del familiare coinvolto e le eventuali cautele proposte per mitigare i rischi.
- In presenza di legami stretti (coniuge, convivenza, rapporti affettivi fondamentali) l'interesse al mantenimento del rapporto familiare richiede un livello più elevato di motivazione in caso di restrizione.
- Il giudice deve valutare soluzioni intermedie (condizioni, limiti di tempo, vigilanza, modalità di colloquio) prima di giungere a un divieto totale, privilegiando il reinserimento e il rispetto dei diritti fondamentali.
- Le decisioni negative sui colloqui sono sindacabili in Cassazione per violazione di legge quando manchi la motivazione o questa sia meramente generica; il sindacato non entra nel merito delle scelte tecniche, ma verifica la sussistenza della motivazione e il rispetto dei principi di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15462/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15463/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15465/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15466/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15467/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15468/2026 del 29/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →