Cassazione Penale, Sentenza n. 29547/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fraone ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Napoli (3/5/2022) in relazione ai reati di usura (art. 644 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), e altri reati (art. 353 c.p.), con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. I motivi di ricorso contestavano: 1) la valutazione dell'attendibilità della persona offesa/indagato in reato connesso (Domenico MONDELLA), denunciando contraddizioni e mancanza di considerazione dei riscontri difensivi; 2) la sussistenza del reato di usura e dello stato di bisogno del MONDELLA (insufficienza e frazionamento della valutazione delle prove, rilevanza del fallimento e di movimenti patrimoniali del MONDELLA); 3) il presunto travisamento delle intercettazioni e errori nella ricostruzione temporale degli incontri; 4) la mancanza di nesso tra le intimidazioni e la condotta del FRAONE e l'omessa considerazione di elementi che indicherebbero comportamenti fraudolenti del MONDELLA; 5) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (mancanza di prova che l'azione fosse finalizzata ad agevolare la consorteria mafiosa); 6) la non adeguatezza della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari; 7) la mancata estensione degli effetti favorevoli di un giudicato cautelare nei confronti di un co-indagato (LA ROSA).
La decisione
La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli aspecifici o rimessi alla valutazione di merito (attendibilità delle dichiarazioni, valutazione delle intercettazioni, sussistenza dell'usura, estorsione e adeguatezza della misura), confermando che tali questioni sono valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo: ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale in ordine all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., perché mancava la dimostrazione specifica che la condotta del FRAONE fosse finalizzata ad agevolare la cosca nel suo complesso e che l'agente avesse coscienza e volontà di tale finalità. Per tale profilo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulla sola questione dell'aggravante. Gli altri capi dell'ordinanza sono stati confermati. Il motivo relativo all'adeguatezza della misura è stato assorbito in relazione all'esito sul punto dell'aggravante.
Norme richiamate
La Corte conferma che il reato di usura può realizzarsi non solo per superamento del tasso legale ma anche quando sia conseguito un vantaggio sproporzionato rispetto alla prestazione; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e la motivazione del riesame è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza di legittimità.
Le censure relative all'asserita insussistenza dell'estorsione attengono a valutazioni di fatto e di gravità indiziaria non sindacabili in Cassazione in assenza di manifeste illogicità; il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente la sussistenza degli indizi.
Norma richiamata nel capo di imputazione; eventuali censure su ricostruzione fattuale sono rimesse al giudice di merito.
Per l'aggravante mafiosa è richiesta la specifica dimostrazione che l'agente avesse la volontà e conoscenza di favorire non solo singoli affiliati ma l'organizzazione nel suo complesso; l'assenza di tale motivazione logica e probatoria ha determinato l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio.
Riferita alla valutazione delle prove dichiarative: la Corte ricorda che l'accertamento dell'attendibilità è questione di fatto non rivedibile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni.
Richiamata nelle censure sulla procedura di riesame; le contestazioni sull'apprezzamento indiziario sono state ritenute aspecifiche e non idonee a fondare la cassazione.
Richiamata con riferimento alla adeguatezza della misura cautelare; la questione è stata assorbita in relazione all'annullamento parziale per l'aggravante mafiosa.
Collegata alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi separatamente dopo il rinvio.
Applicata in materia di estensione degli effetti favorevoli del giudicato cautelare: la Corte conferma che l'estensione opera solo se l'annullamento del co-indagato non è fondato su motivi esclusivamente personali e non incide sulla configurabilità oggettiva del reato.
Richiamato nel contesto dell'estensione degli effetti dell'impugnazione cautelare; la Corte ha ribadito i limiti all'estensione a profili non personali.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancanza o l'insufficienza motivazionale può integrare vizio di violazione di legge e giustificare l'annullamento nel punto in cui la motivazione è logicamente lacunosa.
Massime di principio
- In Cassazione le valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni e la valutazione della gravità indiziaria sono, di regola, questioni di fatto non sindacabili, salvo manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
- Il reato di usura può essere accertato anche per 'usura in concreto' quando il vantaggio ottenuto è sproporzionato rispetto alla prestazione; tale sproporzione va valutata concretamente dal giudice di merito.
- Per l'applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) è necessario provare specificamente la coscienza e la volontà dell'agente di favorire l'organizzazione nel suo complesso, non basta la mera relazione con soggetti appartenenti alla consorteria.
- L'interpretazione delle intercettazioni è sindacabile in Cassazione solo se vi è un travisamento manifesta e decisivo del contenuto; altrimenti si tratta di diversa valutazione di merito.
- L'estensione degli effetti favorevoli di un provvedimento cautelare nei confronti di un co-indagato è limitata ai casi in cui l'annullamento non sia determinato da ragioni personali del co-indagato o da valutazioni sul suo contributo alla fattispecie.
- La mancanza di motivazione esaustiva e logica su punti decisivi può determinare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio su quei profili.
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