Cassazione Civile, Ordinanza n. 01381/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, deducendo un credito assistito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento; la corte d'appello aveva respinto il reclamo dei debitori, ritenendo non provato il mancato superamento delle soglie di fallibilità e sussistente lo stato di insolvenza sulla base della documentazione prodotta, delle esposizioni debitorie verso Erario ed enti previdenziali, del mancato pagamento del credito azionato e dell’esito infruttuoso di un’esecuzione mobiliare. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 1, comma 2, l.fall. per avere la corte territoriale ritenuto inattendibile la documentazione contabile e per non avere considerato che ogni esito istruttorio sarebbe utilizzabile ai fini della prova della non fallibilità; violazione dell’art. 5 l.fall. per avere desunto l’insolvenza senza un giudizio complessivo sulla capacità dell’impresa di far fronte ai debiti e senza considerare la possibile rateizzazione del debito erariale e la presenza di crediti e utili; omesso esame di fatto decisivo quanto al superamento delle soglie di fallibilità; omesso esame di fatto decisivo quanto all’insussistenza dello stato di insolvenza e alla complessiva situazione aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, nella sostanza, mirassero a ottenere un nuovo esame della documentazione contabile e delle risultanze di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che l’onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore e che i bilanci, pur costituendo prova privilegiata, non sono prova legale e restano valutabili dal giudice di merito quanto alla loro attendibilità. Quanto allo stato di insolvenza, ha affermato che si tratta di apprezzamento di fatto insindacabile se sorretto da motivazione esauriente e corretta, e che anche un solo inadempimento può essere indice sufficiente di insolvenza; inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato. Il ricorrente è stato condannato, in solido, a rifondere le spese al controricorrente e a versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la regola generale è l’assoggettamento a fallimento dell’imprenditore commerciale; il mancato superamento delle soglie dimensionali costituisce eccezione da provare dal debitore.
lo stato di insolvenza è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; può desumersi anche da un singolo inadempimento, se indicativo dell’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati dall’imprenditore costituiscono strumento di prova privilegiato della non fallibilità, ma non prova legale e sono soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice.
il giudice di merito valuta le prove secondo prudente apprezzamento, potendo reputare inattendibile la documentazione contabile prodotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per ottenere un riesame del merito mascherato da violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della mancata valutazione di singole prove o deduzioni difensive.
il ricorso è inammissibile quando le censure si pongono contro consolidati principi di diritto e mirano in realtà a un nuovo apprezzamento dei fatti.
il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
la dichiarazione negativa resa in sede di pignoramento è elemento che il giudice di merito può valorizzare ai fini della valutazione dell’insolvenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro di riferimento per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L’onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore che intenda sottrarsi alla procedura concorsuale; il giudice non è tenuto a supplire alla mancata produzione completa della documentazione contabile.
- I bilanci e le dichiarazioni fiscali possono costituire prova privilegiata della non fallibilità, ma il giudice di merito conserva il potere-dovere di valutarne l’attendibilità e di reputarli inattendibili se emergono incongruenze o lacune probatorie.
- Lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto che può essere desunto anche da un singolo inadempimento quando questo, nel contesto considerato, riveli l’incapacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione della vicenda storica.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione analitica di tutte le prove o delle argomentazioni difensive delle parti.
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